Riforma prove Maturità pronta, a giorni indicazioni da Bussetti
Nell’a.s. 2018/19 entra in vigore il nuovo esame di stato per la scuola secondaria di II grado. Il Ministro Bussetti aveva anticipato l’ìntenzione di comunicare le modifiche entro il mese di settembre e in effetti durante un’intervista all’AGI ha ribadito “stiamo per dare indicazioni precise”.
Alternanza scuola lavoro e Invalsi
Queste sono le modifiche già note. Con il decreto Milleproroghe infatti queste due novità sono state cancellate:
- svolgimento della prova Invalsi come requisito di accesso all’esame
- obbligo svolgimento alternanza scuola-lavoro come requisito di accesso all’esame.
Questi requisiti sono stati rinviati al 2019/20.
L’alternanza scuola lavoro – ha già avuto modo di precisare il Ministro – non sparirà, ma non sarà centrale nell’esame.
L’intenzione è invece quella di ridare centralità all’esame sulle materie di competenza. Gli studenti infatti arrivano all’esame dopo un percorso di scuola superiore, e quindi devono essere in grado di dimostrare tali competenze.
E all’agenzia AGI ribadisce “L’alternanza non sarà requisito di accesso. Non puo’ essere centrale nell’esame finale. Il rinvio sull’Invalsi ci consente di affinare il quadro sulla maturità, di mettere a punto un esame che sia rispettoso della preparazione e del percorso dei ragazzi”.
Duqnue, al netto di queste due modifiche adesso resta da scoprire cosa ne sarà delle altre modifiche.
La terza prova non ci sarà più? Via la tesina? Cambiano i crediti?
Quali modifiche erano previste
CREDITO SCOLASTICO
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anno passa da 25 a 40 punti.
I 40 punti sono così distribuiti: massimo 12 punti per il terzo anno; massimo 13 punti per il quarto anno; massimo 15 per il quinto anno.
PROVA INVALSI
La prova sarà svolta, ma non sarà requisito di accesso all’esame.
COMMISSIONE D’ESAME
La Commissione d’esame non cambia composizione, per cui continua ad essere costituita da: tre membri interni, tre membri esterni e un presidente esterno.
In ogni Istituto viene costituita una commissione ogni due classi.
AMMISSIONE ALL’ESAME
Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi (eliminata)
c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso (eliminata)
d) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto).
e) aver conseguito la sufficienza in condotta.
L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme esprimono un solo voto, incide sull’attribuzione del credito scolastico.
L’insufficienza nella condotta determina, invece, la non ammissione all’esame.
PROVE
L’esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale.
Prima prova: è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato; consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
Seconda prova: può essere scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, verte su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze, proprie dell’indirizzo di studio, acquisite dallo studente.
Prova orale: è volta ad accertare il conseguimento delle competenze raggiunte. Gli studenti devono analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la commissione verifichi l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità argomentativa e critica del candidato; devono inoltre esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. La prova, inoltre, accerta le conoscenze e competenze maturate dallo studente nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
ESITI
Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti).
L’esame è superato con una valutazione minima pari a 60/100.
N.B. Attendiamo di conoscere quante di queste modifiche saranno mantenute nel nuovo progetto del Ministro che, come detto, sarà illustrato entro settembre.