Riforma pensioni: vediamo cosa accadrà all’Opzione Donna, a 57 anni di età e 35 di contributi
CEDAN – Considerate le continue richieste di consulenza pervenute presso la segreteria nazionale di Cedan s.r.l.s., abbiamo scelto di predisporre un articolo esplicativo in materia di opzione donna che non è stata confermata per il 2018, ma considerata la platea dei beneficiari, se ne tornerà a parlare in futuro.
Ricordiamo, infatti, che nel 2018 non c’è stata la tanto attesa proroga dell’Opzione Donna che può essere ancora richiesta, ma solamente da coloro che hanno maturato i requisiti necessari negli anni scorsi. Questa misura però non è stata archiviata definitivamente dal momento che se ne tornerà a parlare con la nuova riforma delle pensioni.
A tal proposito assumono molta rilevanza le consultazioni che avranno inizio oggi al Quirinale, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che riceverà le varie forze politiche prima di decidere a chi attribuire l’incarico di formare un Governo. In caso di accordo tra Lega e M5S – con i pentastellati che però hanno posto il veto su Forza Italia – è molto probabile che si arriverà presto ad una revisione della Legge Fornero con l’approvazione di misure alternative, quali la Quota 41 e la Quota 100, così come la stabilizzazione dell’Opzione Donna.
In caso di mancato accordo, invece, è sempre più probabile un ritorno alle urne con la riforma delle pensioni che dovrà attendere ulteriormente. Nel caso in cui si concretizzasse un potenziale accordo di Governo tra Movimento 5 Stelle e Centrodestra (con o senza Forza Italia) con la maggioranza per approvare una nuova riforma delle pensioni che renderebbe più flessibile la Legge Fornero, quale sarebbe il futuro dell’Opzione Donna? Vediamolo assieme.
L’Opzione Donna oggi
All’interno della Legge di Bilancio 2018 non vi è menzione alcuna relativa alla, tanto attesa, proroga dell’Opzione Donna. Anche se non è stata presa in considerazione, occorre precisare che ci sono delle lavoratrici che possono ancora richiederla per andare in pensione in anticipo.
Per chi non lo sapesse questa opzione è riservata sia alle lavoratrici nel pubblico impiego che nel settore privato: a queste viene permesso di andare in pensione al compimento dei 57 anni di età se maturati 35 anni di contributi. L’Opzione Donna inoltre è accessibile anche dalle lavoratrici autonome, ma in questo caso il requisito anagrafico è di 58 anni di età.
Tuttavia chi volesse usufruire dell’Opzione Donna deve essere a conoscenza del fatto che il proprio trattamento di quiescenza subirà una pesante decurtazione; va precisato che tale riduzione è causata dal sistema di calcolo dell’assegno regolato interamente su sistema contributivo che, come noto, è più svantaggioso del sistema retributivo o del misto.
Introdotta dalla Legge Maroni (la n°243/04) l’Opzione Donna non è stata rinnovata per il 2018. Ciò significa che ad oggi possono richiederla solamente coloro che:
- hanno compiuto 57 anni e 7 mesi entro il 31 luglio del 2016;
- hanno maturato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre del 2015.
Ricordiamo inoltre che per accedervi bisogna essere iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi sostitutivi esclusivi che al 31 dicembre del 1995 erano in possesso di contributi. Non possono richiederla, invece, le lavoratrici iscritte alla gestione separata.
L’Opzione Donna di domani
È chiaro che per l’anno in corso l’Opzione Donna nel 2018 è stata solamente “sospesa”: l’obiettivo, per tutti gli schieramenti politici, è quello di strutturare tale forma di flessibilità in uscita. Ne ha ampiamente discusso il presidente della Commissione Lavoro alla Camera, Cesare Damiano, ed è una possibilità prevista sia nel programma elettorale della Lega che in quello del Movimento 5 Stelle. I
nsomma, così come la Quota 41 che potrebbe essere estesa a tutti, anche l’Opzione Donna potrebbe essere stabilizzata, con lo star bene dell’Unione Europea che invece non sembra essere favorevole ad una nuova riforma delle pensioni. Dal prossimo anno le lavoratrici in possesso di 35 anni di contribuzione potrebbero richiedere il collocamento a riposo al compimento dei 57 anni di età; per ulteriori sviluppi, in ogni caso, occorrerà attendere un eventuale accordo di Governo.
Un’eventuale adesione a tale forma di flessibilità in uscita comporta anche un ricalcolo del montante contributivo alla luce di una corretta elaborazione del TFR; naturalmente si riapre l’annosa questione, più volte ripresa della cronaca in materia fiscale, relativa all’illegittimità della trattenuta sul Tfr.
La questione è abbastanza controversa, cerchiamo di far chiarezza e capire perché è necessario aderire al ricorso proposto dall’associazione di categoria Anief. Era il 29 ottobre del 2012 quando dalle silenti stanze di Piazza Colonna veniva emanato il decreto legge della vergogna: stiamo parlando del Decreto Legge 185/12 recante “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”.
Attraverso l’emanazione di tale decreto il governo, in maniera del tutto arbitraria, decide di ripercuotere il dictat contenuto all’interno dell’art 12 c.10 della legge 122/10 con la quale si trasformava il TFS dei dipendenti delle amministrazioni statali in regime TFR, pur mantenendo la contribuzione del 2,50% a carico degli stessi. Tale decreto dispone il ripristino del trattamento di fine servizio (TFS) a decorrere dal gennaio 2011 e la riliquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR), ora di nuovo TFS, per dipendenti che sono stati collocati in quiescenza dagli enti pubblici nel biennio 2011-2012. Il DL 185/12, che presuppone il ritorno alla previgente indennità di buonuscita (TFS), decreta di fatto legittima la trattenuta previdenziale. Tale escamotage messo in atto dai tecnici di Piazza Colonna ha evitato la restituzione, ad ogni dipendente, di una cifra stimata tra 1000-1100 euro, continuando nel contempo ad effettuare mensilmente la trattenuta del 2,50% ai dipendenti pubblici assunti in servizio prima del 31 dicembre 2000.
È di fondamentale importanza comprendere che tale decreto apre comunque importanti scenari, ovvero, l’opportunità di recuperare le somme illegittimamente trattenute a coloro che, invece, sono in regime di TFR, ovvero coloro che sono stati assunti dopo il 1 gennaio 2001 e quelli che hanno optato per il sistema previdenziale del Fondo Espero.
Ne consegue che queste due categorie di lavoratori devono chiedere la restituzione del prelievo indebito all’INPS (ente previdenziale che dal 1 gennaio 2012 ha incorporato l’INPDAP). I docenti coinvolti sono gli incaricati annuali assunti dopo il 31 dicembre 2000, mentre quelli di ruolo, essendo in servizio anteriormente a tale data, rientrano nel regime della buonuscita (TFS). Avviare il ricorso in questione è importantissimo, oltre che necessario, per recuperare tali cifre sia nel breve periodo che per vedersi riconosciuto un legittimo trattamento di quiescenza.
Vai alla pagina di adesione al ricorso TFR
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