Riforma ITS, disposizioni sulla fase transitoria di tre anni. Decreto
Pubblicato il decreto ministeriale n. 259 del 30 dicembre 2023 sulle disposizioni relative alla fase transitoria della riforma del sistema di formazione terziaria (ITS). La fase transitoria ha una durata di tre anni dalla data di entrata in vigore (27 luglio 2022) della legge 15 luglio 2022, n. 99.
Il sistema di istruzione tecnologica superiore istituito dalla nuova legge pone le basi per ampliare la formazione professionalizzante di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l’offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell’ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.
Fase transitoria
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del decreto n. 88/2023, le disposizioni trovano applicazione per le prove di verifica finale dei percorsi formativi di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) attivati a partire dall’anno formativo 2023/2024.
Le disposizioni concernenti il rilascio, da parte delle Fondazioni ITS Academy, su richiesta degli allievi, delle certificazione delle competenze complessive acquisite all’esito dei percorsi anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale, nonché la validazione o certificazione da parte delle medesime Fondazioni delle competenze acquisite dagli allievi durante i tirocini formativi e l’attività lavorativa svolti al di fuori dei percorsi formativi, trovano applicazione già a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, coincidente con la data del 20 giugno 2023, e, pertanto, anche con riferimento ai percorsi formativi in corso di svolgimento.
Le disposizioni concernenti i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e di diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate nonché il modello EUROPASS diploma supplement trovano applicazione a partire dall’entrata in vigore del decreto. Pertanto, i
nuovi modelli di diploma e di EUROPASS sono rilasciati per tutti i titoli conseguiti all’esito delle prove di verifica terminate a decorrere dal 20 giugno 2023.
Le disposizioni del decreto n. 89/2023 e del relativo allegato trovano immediata applicazione a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero il 10 luglio 2023.
Tutte le Fondazioni ITS Academy costituitesi dopo la data del 10 luglio 2023 rispettano quanto previsto nel decreto n. 89/2023.
L’articolo 16 del decreto n. 191/2023 disciplina la fase transitoria, ovvero:
a) per un periodo pari a tre anni dall’entrata in vigore del decreto, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS Academy di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni;
b) le Fondazioni ITS Academy non rientranti nel sopracitato articolo 14, commi 1 e 2, ai fini dell’accreditamento, rispettano i requisiti e le procedure previste dal decreto;
c) entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le regioni recepiscono, nell’ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, i requisiti e gli standard minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l’accreditamento degli ITS Academy costituiti e riconosciuti come Fondazioni di partecipazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che facciano
riferimento ad un’area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell’offerta formativa. Le regioni definiscono altresì le procedure per la sospensione e la revoca dell’accreditamento;
d) all’esito degli adempimenti di cui alla lettera c), le regioni trasmettono al Ministero dell’istruzione e del merito l’atto di recepimento delle disposizioni del decreto nell’ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione;
e) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), fino all’adozione di una propria disciplina per l’accreditamento degli ITS Academy da parte delle regioni, le Fondazioni costituite e riconosciute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia presentano domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell’istruzione e del merito. Entro 60 giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento di cui al decreto n. 191/2023 e propone al Ministero dell’istruzione e del merito l’accoglimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell’istruzione e del merito si esprime nei trenta giorni successivi.