Maturità, requisiti ammissione. Per le insufficienze, motivazioni per iscritto
Il 1° settembre 2018, sono entrate in vigore le disposizioni del D.lgs. 62/2017 relative all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come modificate dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe).
La riforma ha introdotto diverse novità tra le quali quelle relative ai requisiti di ammissione all’esame.
Vediamo in questa scheda cos’è previsto per i candidati interni, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Miur con la circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018, volta a fornire le prime indicazioni in merito al nuovo esame di Stato 2018/19.
Consiglio di classe
L’ammissione all’esame è disposta dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
Requisiti di ammissione
Sono ammessi all’esame, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei requisiti di seguito riportati:
- obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. n. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro nel triennio. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe).
Frequenza e deroghe
L’ammissione all’esame, come detto sopra, è subordinata alla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, tuttavia le scuole possono stabilire motivate e straordinarie deroghe per casi eccezionali.
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Ammissione con insufficienza in una o più discipline
Come suddetto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
Nel caso suddetto il voto dell’insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.
Abbreviazione per merito
Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in presenza delle seguenti condizioni:
- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi nel comportamento;
- aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado;
- aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi due anni antecedenti il penultimo (classi II e III);
- non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III).
Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
Riforma Esami di Stato II grado: ammissione, credito, prove, voto finale, disabili. Lo speciale