Riforma esami di Stato II grado, candidati esterni: requisiti di ammissione e prove preliminari
Quali requisiti devono possedere i candidati privatisti per l’ammissione al nuovo esame di Stato? Devono sostenere un esame preliminare? A chi devono presentare la domanda di partecipazione?
Rispondiamo ai succitati quesiti riferendo quanto previsto in merito dal decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018.
Requisiti
Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
- abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione per i candidati esterni, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018, come indicato anche nella circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018
Esame preliminare
Fermo restando il possesso dei sopra riportati requisiti, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, i candidati esterni non in possesso della promozione all’ultima classe sostengono un esame preliminare.
L’esame è volto ad accertare la preparazione dei candidati sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, comprese le discipline dell’ultimo anno di corso.
L’esame preliminare è sostenuto anche dai candidati che, pur essendo in possesso di idoneità o promozione all’ultimo anno, non hanno frequentato tale anno.
L’esame è sostenuto innanzi al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, cui il candidato è assegnato.
Per superare l’esame è necessario conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le prove sostenute.
Presentazione domande
I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’USR territorialmente competente.
L’USR, una volta ricevute le istanze, assegna i candidati agli istituti scolastici statali o paritari che abbiano sede (in ordine di priorità):
- nel comune di residenza del candidato;
- nella provincia di residenza, in caso l’indirizzo di studio indicato nella domanda non sia presente nel comune di residenza;
- nella regione di residenza, in caso l’indirizzo di studio indicato nella domanda non sia presente nemmeno nella provincia di residenza.
E’ possibile, inoltre, essere assegnati a istituti ubicati al di fuori della regione di residenza, previa richiesta e autorizzazione dell’USR di provenienza. L’USR autorizza o meno in base ai motivi addotti dal candidato.
Ripartizione candidati
I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni delle scuole statali e paritarie. Il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite di trentacinque candidati per classe.
Candidati extracomunitari
I candidati non appartenenti a Paesi dell’UE, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni,secondo le medesime modalità sopra riferite.