Riforma classi di concorso scuola secondaria, il TESTO è in Gazzetta Ufficiale. Scarica TABELLE con i nuovi CFU

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Riforma classi di concorso: pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2024 il decreto 22 dicembre 2023 revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il decreto entra in vigore dall’11 febbraio 2024.

La tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi, i titoli necessari per l’accesso alle suddette classi di concorso.

Le classi di concorso accorpate sono

  • A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado 
  • A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia
  • A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

Relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.

I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza.

Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza.

Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.

N.B. Per le classi di concorso non menzionate, non cambia nulla rispetto al DPR 19/2016 e dm 259/2017 per quanto riguarda i CFU richiesti per l’accesso.

Classi di concorso: requisiti di accesso

Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite

  • corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e
  • tramite corsi singoli universitari o accademici.
  • Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.

Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

Come leggere le note sui CFU richiesti

Di norma le note apposte accanto ai titoli d’accesso alle classi di concorso contenute nella tabella A prescrivono quanti crediti (CFU o CFA) vadano conseguiti in ciascuno specifico settore di conseguimento (SSD o SAD).

Nel caso in cui le note prevedano, in relazione a un numero totale di crediti, diversi settori, è possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell’ambito di tutti i settori elencati purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti salvi i casi in cui le note prevedano in modo specifico un numero minimo di crediti per uno o più settori.

Qualora il totale dei CFU richiesti sia superiore alla somma di quelli richiesti nei diversi settori, la distribuzione dei restanti CFU è a scelta del candidato tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale.

Si evidenzia quanto previsto dall’art. 5, comma 1, che si riporta integralmente: “Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per
presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.

Concorsi, percorsi abilitanti, TFA sostegno, GPS: valgono ancora anche le “vecchie” classi di concorso

Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

Metodologia CLIL: i titoli necessari

Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti a eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84.

I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate.

I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:

a) certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

b) attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole”, ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado.

I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino a essere organizzate sulle classi di concorso distinte.

Laddove presente, la dizione «Istituti professionali – vecchio ordinamento» si intende riferita ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi.

SCARICA TABELLA A

La tabella A/1  individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.

Omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso limitatamente ai titoli previsti dalla tabella A nella colonna dei titoli previsti dal D.M. 39/1998

SCARICA TABELLA A/1

DECRETO 22 dicembre 2023

Classi di concorso ITP: al momento non cambia nulla

Il Decreto non prevede la revisione della tabella B per le classi di concorso ITP Insegnanti Tecnico Pratico alle quali, fino al 31 dicembre 2024, si accede con il diploma.

La tabella, che era stata oggetto di informativa ai sindacati e che era stata vagliata dal CSPI, non è stata inserita nel presente decreto.

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