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Rientro titolare dopo 30 aprile: proroga supplenza sino al termine degli esami di terza media. Condizioni

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Esame di Stato I grado: al supplente rientrante nell’art. 37 del CCNL 2007 spetta la proroga del contratto sino al termine delle operazioni di esame.

 Proroga supplenza art. 37

Il rientro del docente titolare dopo il 30 aprile e i relativi atti conseguenziali sono indicati nell’art. 37 del CCNL 2006/09 (tuttora in vigore per quanto non disciplinato dai successivi CCNL 2016/18 e CCNL 2019/21), secondo cui:

  • al fine di garantire la continuità didattica agli alunni, il docente titolare, che sia stato assente per un periodo continuativo non inferiore a 150 giorni – compresi i giorni di sospensione dell’attività didattica – e rientri in servizio dopo il 30 aprilenon rientra in classe ma resta a disposizione della scuola, svolgendo eventuali supplenze in sostituzione di colleghi temporaneamente assenti, interventi educativo-didattici integrativi o eventuali altri compiti connessi al funzionamento della scuola (es. attività di supporto allo staff dirigenziale);
  • per lo stesso fine di cui sopra (la continuità didattica) il supplente è mantenuto in servizio sino alle operazioni di scrutinio e alle valutazioni finali (esami diversi da quelli di maturità);
  • il periodo di 150 giorni si riduce a 90 per le classi terminali;
  • nel computo dei giorni di assenza continuativa (150/90) rientrano i periodi di sospensione dell’attività didattica, anche nel caso in cui il docente titolare non si assenti formalmente, ossia non presenti alcuna richiesta/comunicazione di assenza e relativa giustificazione. Ciò che conta, infatti, è che il titolare non rientri fisicamente in classe, come chiarito dall’ARAN e ben illustrato nel nostro articolo “Supplenza: rientro docente dopo il 30 aprile, i casi di proroga”

Proroga contratto

Appurate le condizioni di cui sopra, ossia rientro del titolare dopo il 30 aprile e assenza continuativa del medesimo per 150/90 giorni, al supplente spetta la proroga del contratto sino allo scrutinio nonché agli esami diversi da quelli di maturità, come chiarito dal Ministero con le note n. 8556 e n. 9038 del 2009:

  1. Nota n. 8556: L’art. 37 del vigente CCNL del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione … comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.  Nota n 8556
  2. Nota n. 9038: A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009 , si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile… Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

Precisiamo che:

  • la seconda nota (n. 9038) rettifica la prima laddove la stessa indica che la proroga contrattuale spetti anche ai supplenti in servizio sino al termine delle lezioni ma non rientranti nell’art. 37, proroga che invece spetta ai soli supplenti rientranti nel citato articolo (con la proroga, ricordiamolo, il contratto è continuativo);
  • al supplente di una classe III di scuola secondaria di primo grado, rientrante nell’art. 37 in esame,  spetta un contratto continuativo sino al termine delle operazioni dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (si tratta, infatti, di esami diversi da quelli di maturità).

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Vorrei gentilmente sapere, nel caso in cui la supplente abbia un alunno in classe 3^ sc. sec. I grado, la docente titolare è assente da più di 150 gg., il contratto dovrebbe coprire anche l’esame finale del I ciclo di istruzione, solo i giorni dell’esame o tutto il periodo fino alla Plenaria finale?

Al supplente, come sopra illustrato, spetta la proroga sino al termine di tutte le operazioni finali dell’esame, plenaria finale compresa, come scritta dal Ministero nella nota sopra riportata:

Tale disposizione … comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. 

Precisiamo che, trattandosi di classe terminale, sarebbero stati sufficienti anche 90 giorni di assenza continuativa del titolare (compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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