Rientro scuole Veneto, nuove FAQ: alunni incompatibili con uso continuativo mascherina, FFP2 docenti sostegno
L’Usr per il Veneto aggiorna le FAQ sulla ripartenza in sicurezza delle scuole. Riportiamo le ultime FAQ del 17 febbraio.
In relazione alla nota n. 393 del 25/1/2021 della Direzione regionale INAIL “Tutela INAIL per infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, pubblicata dall’USRV con nota prot. 1761 del 29/1/2021, vanno denunciati i casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico verificatisi in data antecedente al 29 gennaio e in presenza di certificato medico non redatto su modulistica INAIL?
Risposta) Un evento di acclarato contagio COVID-19 in ambito scolastico (già trattato come malattia), potrà essere denunciato a posteriori alla sede INAIL competente per residenza dell’infortunato, garantendo la non sovrapposizione delle prestazioni assicurative e previdenziali già erogate. Pertanto la denuncia di infortunio online, presentata a posteriori, di eventi già trattati come malattia dovrà essere debitamente accompagnata da:
una nota a chiarimento dell’istruttoria esperita, che spieghi i motivi per cui il caso non è stato considerato
da subito infortunio sul lavoro nel rispetto dell’art. 53 T.U. (DPR 1124/1965);
una descrizione dettagliata delle cause e circostanze che consenta di ricondurre l’evento/contagio
all’attività lavorativa;
qualsiasi documentazione medica che attesti la diagnosi, l’esatto periodo di astensione assoluta dal lavoro e
che certifichi la positività al tampone COVID-19.
Si ricorda infine che compete all’INAIL la valutazione definitiva circa la sussistenza dei presupposti per la tutela,
sulla base degli elementi che potranno essere prodotti dal datore di lavoro, dal lavoratore nonché acquisiti
d’ufficio.
Come vanno gestiti i casi di allievi incompatibili con l’uso continuativo della mascherina?
Risposta) L’uso continuativo della mascherina durante l’attività scolastica è previsto da tutti i DPCM che si sono succeduti dal 3 novembre 2020 in poi, compreso quello in vigore fino al 5 marzo 2021 (“E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” – art. 1, comma 1). L’incompatibilità di un allievo con l’uso continuativo della mascherina deve essere certificata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale dell’allievo, oppure da un medico specialista iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso in cui i genitori facciano una richiesta motivata e valida di esonero del proprio figlio dall’uso continuativo della mascherina, la scuola è chiamata a rivedere il layout dell’aula dove questo studia e ad introdurre alcune ulteriori regole.
In analogia con le regole da rispettare per l’educazione fisica in palestra, ma anche con quelle relative all’uso degli strumenti musicali a fiato e al canto (per questi ultimi si rimanda all’allegato 9 del DPCM 14/1/2021), è necessario innanzitutto valutare la possibilità di garantire, in condizioni statiche, i 2 metri di distanza dell’allievo in questione dai suoi compagni e dall’insegnante. Nel caso ciò non fosse realizzabile, si può posizionare l’allievo in un banco in prima fila, in modo che i suoi compagni siano tutti alle sue spalle o in posizione laterale, per ridurre al minimo il rischio derivante dai droplet di maggiori dimensioni. Tale rischio potrebbe essere notevolmente ridotto se l’allievo riuscisse ad indossare quantomeno la visiera.
Per quanto riguarda invece l’emissione dei droplet più leggeri (aerosol), il problema rimanda all’efficacia dell’aerazione complessiva dell’aula, sulla quale il CTS si è espresso in diverse occasioni, suggerendo ricambi d’aria periodici e frequenti. Se può essere garantita un’adeguata aerazione dell’aula, il rischio connesso all’emissione di droplet leggeri da parte di chi non può indossare la mascherina è molto modesto, configurandosi di fatto la stessa situazione dell’inizio di quest’anno scolastico, quando, in condizioni statiche e con il dovuto distanziamento, era possibile abbassare la mascherina.
Se invece non si può garantire un’aerazione efficace dell’aula (questo accade soprattutto nel periodo invernale), è ipotizzabile, a maggior cautela, che sia gli altri allievi della classe che gli insegnanti indossino mascherine di tipo FFP2, fornite dalla scuola. Se tale misura dovesse risultare troppo impattante, si potrebbe rendere necessario agire sull’aerazione dell’ambiente, che va potenziata, eventualmente anche con mezzi meccanici.
Particolare attenzione va poi riservata alle situazioni dinamiche (ricreazione, uscita dall’aula al termine delle lezioni, spostamento in un’altra aula o in palestra, ecc.), quando va considerato il fatto che non è sempre possibile garantire il corretto distanziamento tra l’allievo privo di mascherina e gli altri allievi e gli insegnanti.
Prima di mettere in atto misure che potrebbero essere di forte impatto organizzativo (essendo necessario cautelarsi che la classe in questione non si mescoli con altre classi), si può valutare con i genitori dell’allievo incompatibile con l’uso continuativo della mascherina se, solo per i brevi periodi degli spostamenti, riesce ad indossarla.
Vista la diffusione attuale del virus, per la scuola dell’Infanzia, dove non c’è il distanziamento, e per gli insegnanti di sostegno, quando i loro alunni non indossano la mascherina, si possono utilizzare le maschere FFP2/KN95?
Risposta) Le mascherine FFP2 (certificate secondo la norma europea UNI EN 149:2009) e le mascherine KN95 (certificate secondo la norma cinese GB2626:2006) hanno entrambe un potere filtrante bidirezionale del 95% circa, risultando quindi più protettive per chi le indossa rispetto alle mascherine chirurgiche. E’ lecito quindi pensare di impiegarle nelle situazioni citate nel quesito, soprattutto quando il personale scolastico opera in vicinanza di allievi privi di mascherina. Va tuttavia considerato che, non essendone prevista ufficialmente la consegna da parte della Struttura commissariale, la spesa per il loro acquisto graverebbe sulla scuola, se è questa che ne richiede l’utilizzo.
Scuole superiori, in Veneto si prosegue al 50% fino al 6 marzo: cautela per varianti. Nota