Rientro a settembre: se l’orario sarà ridotto o rimodulato, non sempre occorrerà recuperare

di Federico Viviani (Scuola Bene Comune) – L’argomento è sicuramente di interesse ed è opportuno trattarlo per non incorrere in errori, anche non voluti, da parte di nessuno. Il Ministro Azzolina in un’intervista rilasciata alla testata giornalistica “Il Fatto Quotidiano” in data 22 luglio 2020 dichiarava testualmente: “Nessuno vuole penalizzare gli studenti. Le scuole stanno lavorando tanto e bene, alcune potrebbero decidere di portare l’unità oraria da 60 a 50 minuti per avere maggiore flessibilità organizzativa. Ma quei 10 minuti vengono recuperati, ‘restituiti’ agli studenti. Il monte orario non cambia. È una norma già esistente: quando ero docente, nella mia scuola, lo facevamo e il tempo da restituire lo impiegavamo per fare lezione agli studenti in difficoltà”.
Concetto ribadito anche nella FAQ n. 10 pubblicata nel sito istituzionale del Ministero che, testualmente, recita:
“L’unità oraria può essere flessibile, quindi durare meno di un’ora, per una più efficace organizzazione delle attività didattiche, ma non si perderà neanche un minuto del monte orario previsto. La riduzione dell’unità oraria è già adottata in molte scuole, poiché prevista da più di venti anni dal Regolamento sull’Autonomia scolastica”.
Queste sono affermazioni fuorvianti.
Infatti, il C.C.N.L. del comparto scuola afferma quanto segue:
“Art. 28 – Attività dei docenti
- Omissis
- Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
- Omissis
- Omissis”.
Questo comma, tuttavia, deve essere letto e interpretato congiuntamente all’art. 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007 e che afferma, testualmente, quanto segue:
“Art. 28 – Attività di insegnamento
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
- Omissis
- Omissis
Come appare evidente dall’interpretazione letterale delle due norme emergono due fattispecie legate alla riduzione oraria:
- Se la riduzione oraria è dovuta a motivazioni didattiche allora si è tenuti al recupero e la delibera è del Collegio Docenti in quanto organo collegiale che può prendere decisioni incidenti nell’attività didattica;
- Se la riduzione oraria è dovuta a cause di forza maggiore allora non si è tenuti al recupero e la delibera deve essere assunta dal Consiglio di Circolo o di Istituto, come confermato dalle Circolari Ministeriali n. 243 del 22.9.1979
Il fatto che la riduzione oraria non dipendente da attività didattiche non sia soggetta a recupero è confermato anche dalla Sentenza Cassazione Civile, Sez. Lavoro, del 7 aprile 2008 n. 8974 :
ed anche dal seguente articolo del 23 novembre 2019 a firma dell’Avvocato Marco Barone:
È evidente che il virus Covid-19 rientra certamente tra le cause di forza maggiore e, quindi, la riduzione oraria deve essere deliberata dal Consiglio di Circolo o di Istituto e, pertanto, non è tra le fattispecie che richiedono il recupero.
Signora Ministro, non è utile generare confusione e ansia in tutto il personale scolastico diffondendo notizie inesatte da chi ha la responsabilità di guidare un settore così cruciale come quello scolastico.