Rientro a settembre, lavoratori fragili nella scuola: come gestirli. AGGIORNATO

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Cosa ne sarà dei lavoratori fragili nella scuola? E’ una questione di cui si sta discutendo in queste ore stante da un lato la proroga dello stato d’emergenza fino a metà ottobre, ma dall’altro lato non sono state prorogate tutte le disposizioni normative emerse durante la questione del coronavirus, come quella dei lavoratori fragili nella scuola e diverse sono le perplessità sul punto.

La norma sui lavoratori fragili

L’articolo 26 comma 2 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 prevedeva chiaramente che fino “al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio e’ equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed e’ prescritto dalle competenti autorita’ sanitarie, nonche’ dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita’ o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilita’, neppure contabile, e’ imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi”. Questa norma non è stata prorogata.

Il messaggio dell’INPS si ritorna allo stato di malattia ordinaria

Messaggio INPS.HERMES.31/07/2020.0003014:

“L’art. 74, che ha prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2020 la disposizione di cui all’art. 26 co. 2 del decreto legge n. 18/2020, secondo cui per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, co.3, L. 104/1992), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immuno depressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, non ha subito modifiche in sede di conversione. Conseguentemente lo specifico giustificativo SAP/TM “MERC”, istituito per assicurare il beneficio spettante per le predette assenze, sarà fruibile fino al 31 luglio 2020 e dal 1° agosto 2020 sarà ripristinato il trattamento ordinario previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia di malattia”.

La lettera della Segreteria Nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

“ Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 in conseguenza alla proroga dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri, estende dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 diverse disposizioni. La scadenza delle disposizioni legislative diverse da quelle esplicitamente individuate dal decreto legge n. 83, connesse o correlate alla cessazione dello stato di emergenza, resta riferita al 31 luglio 2020. Tra queste, si sottolinea la disposizione prevista dall’art. 26, comma 2, del Decreto-legge cd “Cura Italia”, prorogata fino al 31 luglio dall’art. 74 del Decreto-legge cd “Rilancio” del 19 maggio 2020. Tale articolo aveva previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, co.3, L. 104/1992), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero ed era prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente”. ( fonte https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/comunicazione-su-non-proroga-certificati-malattia-ex-art.-26-cura-italia–iNews1-1869.php)

Si dovrà comunque ricorrere alla sorveglianza sanitaria

Sicuramente si continuerà a ricorrere a quanto previsto DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Art. 83 Sorveglianza sanitaria 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’eta’ o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita’ che possono caratterizzare una maggiore rischiosita’. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Spetterà dunque al Medico Competente valutare quale provvedimento adottare nei confronti del lavoratore come previsto dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché dalla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. Il medico competente, (art. 41, comma 6), sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

Superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio

La Funzione Pubblica con la circolare n° 3 ricorda che Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Al suo interno, l’articolo 26] prevede significative novità approvate nel corso del procedimento di conversione . (…) dal 19 luglio c.m., data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l’individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività. In ogni caso, viene confermato che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione, come già previsto dal comma 2 dell’articolo 87. E’ importante precisare che la stessa norma, sempre attraverso lo strumento della deroga, supera anche la previsione del comma 3 dell’articolo 87 e, quindi, non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile”.

Il protocollo anti coronavirus

Il protocollo anti coronavirus con il quale si definiscono le modalità che dovrebbero caratterizzare il ritorno in sicurezza a scuola, sul punto, il Ministero provvederà a prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG). Ribadendosi pertanto la vigenza della sorveglianza sanitaria e impegnandosi ad attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio dell’ anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS.

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