Rientro a scuola il 12 settembre in sei regioni, si ricomincia senza mascherine e Dad. Novità positivi: l’isolamento ridotto a 5 giorni. Le nuove regole Covid

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Il 12 settembre le lezioni ripartono in sei regioni, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia Piemonte, Veneto, Lombardia e nella provincia autonoma di Trento. Martedì sarà il turno degli studenti della Campania, il 14 sarà la volta di Liguria, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria, il 15 Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Infine il 19 per gli studenti della Valle d’Aosta e della Sicilia. Sono invece già in aula dal 5 settembre gli studenti della provincia autonoma di Bolzano.

Sarà un rientro nuovo senza più le restrizioni che hanno caratterizzato l’avvio dello scorso anno e in generale gli ultimi anni con la pandemia. Il virus non è scomparso, circola ancora, ma con la fine dello stato d’emergenza sono decaduti gli obblighi.

A scuola dal 1° settembre si è posto fine, salvo nuovi decreti del governo, all’obbligo di vaccinazione per dirigenti, docenti e ATA, all’obbligo di indossare le mascherine, al quadro normativo sulla gestione dei casi di positività, alla distanza di sicurezza di un metro.

Una delle principali novità è la fine della didattica a distanza per i positivi: gli alunni positivi dovranno stare a casa fino a che non saranno negativi ma non potranno seguire le lezioni da remoto. Così il Ministero dell’Istruzione in una FAQ: “La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022“.

Le nuove regole senza obblighi, o meglio le nuove indicazioni per i dirigenti scolastici, sono state diffuse dal ministero attraverso un Vademecum.

Le mascherine non sono più obbligatorie ma “il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente” ha specificato il MI nel Vademecum. “Anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi”, si aggiunge.

Non è possibile entrare o permanere a scuola con temperatura corporea oltre i 37,5°. Non è comunque prevista la misurazione della febbre all’ingresso della scuola.

Non è poi consentito stare nell’edificio scolastico con sintomatologia compatibile con il Covid, tra i quali rientrano i sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, il vomito, la diarrea, la perdita del gusto, la perdita dell’olfatto, la cefalea intensa. Non rientra fra la sintomalogia Covid il raffreddore lieve, una condizione frequente per i più piccoli, spiega il Ministero: “nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”.

Gli alunni e il personale scolastico positivi potranno rientrare a scuola dopo l’esecuzione di un tampone risultato negativo. Il test dovrà essere molecolare o antigenico. Per tutto il periodo in cui si è positivi si è tenuti a stare in isolamento.

Con circolare del 31 agosto del Ministero della Salute sono state aggiornate le regole per i positivi: “Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento” si spiega nella circolare. E si precisa: “In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test“.

I contatti stretti di casi positivi al Covid possono proseguire le lezioni in presenza utilizzando le mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni. Se però dovessero presentarsi sintomi riconducibili al Covid, viene “raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto” come previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 30 marzo scorso, tuttora valida.

VADEMECUM E FAQ MINISTERO

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