Rientro a scuola, attività collegiali dal 1° settembre rientrano nelle 40 ore. Nessun obbligo di rispettare orario di insegnamento (18, 22 o 25 ore) fino ad inizio lezioni
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Le attività collegiali riprendono domani 1° settembre per il nuovo anno scolastico, o comunque nella data indicata dal Dirigente Scolastico. Di solito l’anno scolastico si apre con il Collegio docenti, quest’anno particolarmente ricco di argomenti dei quali discutere e confrontarsi. I mesi estivi infatti quest’anno sono stati accompagnati dalle numerose incertezze sulle modalità con le quai si ritornerà in classe.
Attività collegiali dal 1 settembre
Tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all’inizio delle lezioni dovranno necessariamente essere programmate e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).
Pertanto, fino alla data prevista per l’inizio delle lezioni, non vi è alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18 ore, 22 o 25 a seconda dell’ordine di scuola a cui appartiene il docente).
I docenti, quindi, dovranno essere presenti a scuola esclusivamente per svolgere le eventuali attività programmate, secondo una quantificazione deliberata in precedenza. Tutte queste ore devono comunque essere conteggiate nelle ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento o nella quota prevista per il funzionamento degli Organi collegiali.
Riassumiamo quindi quali sono gli impegni dovuti dai docenti dal 1 settembre al primo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale:
tutte le attività collegiali obbligatorie stabilite dall’ art. 29 del Contratto Scuola, che sono:
- consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
- scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione
- riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”);
- tutte le attività aggiuntive previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, da svolgere su base volontaria e che devono dare diritto ad un compenso orario o forfettario;
- le attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente (art 64 sempre dello stesso Contratto).