Riduzione ora di lezione a 50 minuti: va aggiornato il PTOF. La tempistica

Quando sentiamo parlare di riduzione oraria della lezione abbiamo a che fare con criteri organizzativi che interessano la vita di tutto il personale scolastico e che sono contenuti nel PTOF, documento triennale che esplicita l’offerta formativa del singolo istituto. L’aggiornamento di tale atto va fatto entro determinati limiti temporali stabiliti dalla Legge, in sinergia tra il Dirigente scolastico, il Collegio docenti ed il Consiglio di istituto. Entro la fine del corrente anno, ogni scuola predisporrà il nuovo PTOF a valere per gli anni 2022/23, 2023/24, 2024/25.
Quesiti dei lettori – Orario scolastico – Organi collegiali
Un gentile docente ci chiede un parere:
“Con la presente si chiede di poter ricevere in modo urgente un parere su una questione riguardante la deliberazione da parte del Collegio della riduzione dell’unità oraria.
Dall’anno scolastico 2019/20, nell’Istituto d’istruzione superiore in cui insegno, vige un orario in cui l’unità è stata ridotta a 50 minuti e l’orario settimanale viene distribuito su 36 moduli anziché sui canonici 32. I quattro moduli in più vengono distribuiti, in base all’autonomia, a materie presenti nel curricolo [italiano, matematica e inglese al biennio e inglese e materie di indirizzo al triennio].
Quanto finora descritto è indicato nel PTOF relativo al triennio 2019/20- 2020/21- 2021/22.
Negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, durante il collegio dei docenti di maggio, quest’ultimo ha deliberato la riduzione per l’anno scolastico successivo.
Preciso che a settembre nell’istituto è cambiato il dirigente scolastico.
Un gruppo sostanzioso di docenti, spinti da ragioni didattiche e sulla base delle procedure adottate dal precedente dirigente scolastico negli scorsi anni, vorrebbe portare in Collegio per successiva delibera, la modifica del PTOF vigente relativa a questa modalità di erogazione delle lezioni, chiedendo di votare sul modello orario da 60 minuti, perché sia in vigore per tutte le classi dell’Istituto a partire dall’A.S. 2021/22. A tale scopo questo gruppo ha raccolto delle firme [un terzo rispetto al numero dei docenti dell’istituto e protocollato la richiesta.]
Può il dirigente non accettare questa richiesta? O è lecito deliberare su questo punto? Lo si può fare durante questo anno scolastico, come è stato fatto negli scorsi anni, in modo che la delibera abbia valore già per l’anno scolastico 2021/22?
O invece è obbligatorio aspettare e deliberare l’eventuale modifica in occasione dell’approvazione del nuovo PTOF, quindi entro ottobre 2021, e valere dall’A.S. 2022/23?
E in questa seconda ipotesi, il nuovo modello orario dovrebbe valere solo per le classi prime dell’A.S. 2022/23 o su tutte le classi?”
L’unità oraria della lezione – Normativa
Non è possibile naturalmente escludere dal nostro intervento in risposta al quesito del docente, la normativa che, sull’argomento orario ed annessa organizzazione strutturale delle lezioni, è ampiamente presente e chiarificatrice di qualsivoglia dubbio in merito.
Il nostro gentile insegnante è sicuramente a conoscenza di quanto stiamo per specificare, ma probabilmente non tutti ravvisano la differenza che intercorre tra:
- Ora di lezione: 60 minuti
- Unità oraria di lezione: 45-50-55 minuti, le più frequenti.
Sono le Istituzioni scolastiche, che nell’ambito dell’autonomia loro attribuita in merito alle questioni riguardanti l’organizzazione didattico-educativa, deliberano la riduzione oraria della lezione, per svariati motivi che elencheremo successivamente. Giuridicamente parlando, citiamo le seguenti fonti:
D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche
“L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”.[Art. 5, comma 3].
Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:
[…] b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui [art. 4, comma 2]
CCNL 2006/09 Comparto Scuola
Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti. [Art. 28 comma 7]
Nel caso in oggetto, gli spazi residui vengono utilizzati per il potenziamento di italiano, matematica, inglese o per materie di indirizzo.
PTOF – Documento strategico con validità triennale
Predisposizione e aggiornamento PTOF
Le legge n. 107/2015 prevede, con termine ordinatorio, che le scuole predispongano il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento e possano rivedere annualmente, sempre entro ottobre, il Piano relativo alla triennalità in corso. Attualmente nelle scuole è in vigore il PTOF per il triennio 2019/22. Stando al termine indicato dalla legge n. 107/2015, il PTOF, per il triennio in corso, poteva essere aggiornato entro il 31 ottobre 2019.
Nonostante tale premessa, il PTOF può essere rielaborato ed aggiornato in base a sopravvenute necessità. Tali variazioni vanno predisposte, normalmente o a meno che di eventi straordinari, entro il mese di ottobre; ciò, perchè, i genitori, all’atto dell’iscrizione, abbiano una paronamica generale sulla scuola con organizzazione annessa, del proprio figlio.
Il Piano triennale dell’offerta formativa, difatti, oltre ad essere un documento di progettualità scolastica, costituisce uno strumento di comunicazione tra scuola e famiglia, in quanto esplicita l’offerta – curricolare ed extracurricolare – della scuola proprio in base alla quale le famiglie e gli studenti, nella maggior parte dei casi, operano le proprie scelte educative al momento dell’iscrizione.
Risposta al quesito
[Oltre a quanto già indicato in premessa procediamo con una risposa sintetica ad ogni quesito del nostro gentile insegnante.]
- “Può il dirigente non accettare questa richiesta? O è lecito deliberare su questo punto? “
L’articolo 7, comma 4, del Testo Unico n. 297/1994 recita:
“Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta”
Quindi il Preside deve accogliere la richiesta di convocazione del Collegio, mettendo all’ordine del giorno l’oggetto in questione; naturalmente non è automatico che la richiesta originale di svolgimento orario con unità da 60 minuti vada a concretizzarsi. Sarà in tale sede che il Preside esplicherà le ragioni a favore o contrarie a tale questione, basandosi sulla Legge.
- “Lo si può fare durante questo anno scolastico, come è stato fatto negli scorsi anni, in modo che la delibera abbia valore già per l’anno scolastico 2021/22? O invece è obbligatorio aspettare e deliberare l’eventuale modifica in occasione dell’approvazione del nuovo PTOF, quindi entro ottobre 2021, e valere dall’A.S. 2022/23?”
Quanto deliberato dal collegio docenti, poniamo nel mese di maggio o giugno 2021, non potrà materializzarsi già dal prossimo anno scolastico 2021/22, ma soltanto da quello successivo quindi 2022/23. Ciò perchè l’esplicitazione dell’offerta formativa contenuta nel PTOF ha previsto determinate scelte organizzative per il 2021/22, in base alle quali i genitori hanno effettuato la scelta educativa corrispondente all’iscrizione nella medesima istituzione scolastica. E poi ancor più importante, perchè è la Legge a stabilire che l’aggiornamento o modifica del PTOF avvenga entro determinati limiti temporali; nello specifico entro il 31 ottobre 2020 o comunque entro la fase iniziale delle iscrizioni al nuovo anno scolastico, quindi i primi di gennaio [qualora la scuola avesse voluto delle modifiche già operative a partire dal settembre 2021].
Quindi, ribadiamo, se il collegio delibererà per la modifica dell’unità oraria a 60 minuti entro ottobre 2021, questa potrà verificarsi a partire dall’anno successivo, 2022/23, proprio in occasione dell’approvazione del nuovo PTOF valido per i tre anni successivi [2022/23, 2023/24, 2024/25].
- “E in questa seconda ipotesi, il nuovo modello orario dovrebbe valere solo per le classi prime dell’A.S. 2022/23 o su tutte le classi”
L’articolo 10, comma 4, del Testo Unico n. 297/1994 dispone:
“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto”
Per una questione di unitarietà ed equilibrio di natura organizzativa, il nuovo modello orario varrà per tutte le classi fermo restando la delibera del Consiglio di istituto.