Riduzione delle ore di sostegno ad uno studente: i tagli alla spesa pubblica non sono un motivo valido. Sentenza

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Dei ricorrenti agivano contro la decisione di un DS con la quale si attribuiva alla minore un numero di ore di sostegno scolastico inferiore rispetto a quelle spettante, lamentando l’insufficienza delle ore di sostegno assegnate all’alunna e chiedendo, per l’anno scolastico in corso, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (La minore è stata, infatti, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/1992). Si pronuncia nei modi interessanti che ora vedremo il TAR per la Campania con sentenza del 3/1/24 N. 00064/2024.

La giurisprudenza è consolidata: il diritto all’istruzione del disabile è un diritto fondamentale
Il TAR per la Campania, richiamando la giurisprudenza consolidata sostiene convintamente che il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell’istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (ex multis, T.A.R. Molise, 23 maggio 2023 n. 171, recante a sua volta ulteriori indicazioni giurisprudenziali; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127). Pertanto, ogni decisione dell’Istituzione scolastica che viola tali precetti è da considerarsi come illegittima.

Il ruolo fondamentale del GLO

I giudici campani osservano che dall’assetto normativo vigente emerge che il G.L.O. costituisce il soggetto titolare della competenza tecnica a valutare il fabbisogno delle ore di sostegno necessarie all’alunno diversamente abile, e si esprime, in proposito, in base all’analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell’esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno.
Pertanto, ogni decisione adottata deve essere concreta e non astratta, deve essere analizzata la situazione del caso specifico, va ancorata, precisa il TAR, alla situazione dell’alunno e alle sue esigenze, sì da poter effettivamente individuare la soluzione in concreto più idonea a garantirgli una fruizione piena e congrua del diritto all’istruzione scolastica.

Nessuna motivazione di spesa pubblica o carenza di organico può compromettere i diritti del disabile
Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740).

Il TAR precisa che è la nostra  Costituzione a tutelare i diritti dell’infanzia e della disabilità,  norme e principi che impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” (cfr. ancora Cons. Stato., sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 e in senso analogo T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, n. 12 marzo 2019 n. 184)“. Concludendo che non può, quindi, costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la legge assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap con interventi adeguati al tipo e alla gravità della loro patologia, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (T.A.R Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 8328).

Si tratta dell’ennesimo contenzioso che ha per oggetto tale fattispecie e vede puntualmente l’Amministrazione soccombere, la giurisprudenza oramai è consolidata, ogni limitazione del diritto all’istruzione dei disabili, per qualsiasi possa essere la motivazione, verrà considerata come illegittima.

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