Ricostruzioni di carriera sbagliate, a Barcellona Pozzo di Gotto una docente collocata in una fascia di stipendio superiore e risarcita per le differenze retributive mancate per i periodi di supplenza

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I periodi di supplenza prestati nelle scuole pubbliche vanno considerati pienamente utili alla ricostruzione di carriera: se l’amministrazione non lo fa, allora ci pensa il giudice a ricollocare nel giusto modo il lavoratore docente o Ata.

 Anche il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha espresso questo verdetto con una sentenza datata 14 giugno 2023: una docente, difesa dagli avvocati che operano per Anief, ha presentato ricorso chiedendo come mai non gli fossero stati riconosciuti tutti i servizi svolti “prima dell’immissione in ruolo dall’anno scolastico 2001/202 all’anno scolastico 2013/2014”. Ha quindi chiesto e ottenuto “il riconoscimento della fascia retributiva 3-8 e la condanna dell’Ente al pagamento delle differenze retributive conseguentemente dovute fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

Il giudice del tribunale siciliano, dopo avere esaminato la normativa e giurisprudenza sul tema, ha rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza 2924/2020, ha stabilito che “in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico, l’art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione”. Pertanto, il Tribunale ha deciso di collocare la docente su una fascia stipendiale superiore e di risarcirla per le differenze retributive mancate.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sostiene che “gli anni di precariato non possono essere considerati diversamente da quelli dei colleghi già di ruolo. I docenti, anche precari, hanno tutti gli stessi doveri ma anche diritti. Pure il Governo, con il decreto ‘Salva-infrazioni’, ha cercato di risolvere il problema ma solo parzialmente, continuando a penalizzare coloro che hanno svolto supplenze al di sotto del 31 agosto. Chi fosse interessato ad aderire al ricorso Anief, a seguito di una ricostruzione di carriera dell’amministrazione che non considera a pieno gli anni di precariato, può ancora farlo aderendo al nostro specifico ricorso”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA

Nelle conclusioni della sentenza il giudice condanna “il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore” della ricorrente “delle differenze retributive maturate per effetto della collocazione della ricorrente nella fascia stipendiale 3-8 anni alla data dell’1 settembre 2010 fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni, oltre interessi dal dovuto al soddisfo; condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore” della docente che ha presentato ricorso “delle spese del giudizio, liquidate in € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore degli Avv.ti” che operano per Anief.

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