Ricostruzioni carriera, il Mef ricorda alle Ragionerie dello Stato che le scuole hanno il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera” pre-ruolo: Anief pronta a difendere docenti e Ata danneggiati

Per gli uffici delle Ragionerie dello Stato che si occupano di ricostruzione di carriera e riallineamento di carriera pre-ruolo del personale della scuola, giungono chiarimenti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nella Nota 2024 del Mef, riproposta dalla stampa specializzata, si spiega che la ricostruzione di carriera comprende provvedimenti la cui formazione consegue alla domanda dell’interessato ed è disciplinata da norme di rango primario.
Per i riallineamenti di carriera, invece, la relativa disciplina è contenuta in un decreto di recepimento di accordo sindacale, nello specifico quello riguardante il personale del comparto Scuola per il triennio 1988-1990, che, alla luce della contrattualizzazione del pubblico impiego intervenuta successivamente, deve quindi considerarsi come una clausola negoziale che non comporta la necessità della proposizione di un’istanza.
L’anzianità da recuperare anche ai fini economici per mezzo del riallineamento di carriera, pari a un terzo dell’eccedenza oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto in sede di “ricostruzione di carriera”, è un elemento già stabilito in quest’ultima e la sua utilità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende solo dall’avverarsi della prescritta condizione di compimento dell’anzianità di servizio. La scuola – si legge nella nota del MEF – ha il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato. Pertanto, ora il MEF chiede alle Ragionerie territoriali dello Stato di uniformarsi alle indicazioni date, svolgendo il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti di “riallineamento di carriera” con specifica attenzione al fatto che il Dirigente scolastico dell’Istituzione emittente abbia debitamente svolto la ricognizione di eventuali fattori interruttivi dell’anzianità di servizio del personale interessato.
L’Ufficio legale Anief ribadisce che sulle ricostruzioni di carriera spetta alle scuole quindi procedere d’ufficio, ma in ogni caso, il congelamento del servizio è stato dichiarato illegittimo da una sentenza della Corte di giustizia europea e dalla Corte di Cassazione. La tesi dei legali Anief poggiano infatti sui pareri della Corte di Giustizia UE che da anni bacchetta sistematicamente l’Italia per la chiara illegittimità della legge nazionale che continua a discriminare i precari immessi in ruolo non riconoscendo per intero da subito il servizio da precari svolti oltre i quattro anni e inferiore a 180 giorni: lo scorso autunno è anche arrivata una nuova sentenza della Corte UE sulla causa C-270/22, a distanza di cinque anni dalla sentenza Motter (C-466/17), ma anche di quattro anni da quella della Cassazione n. 31149/2019 ottenute dai legali Anief e dopo l’intervento ultimo del legislatore di adeguamento alla normativa europea per i neo-assunti dal 1° settembre con la legge 10 agosto 2023 n. 103. Inoltre, la Corte di Cassazione, su ricorso Anief, ha confermato che il servizio preruolo effettivamente svolto deve essere riconosciuto immediatamente e per intero senza alcuna decurtazione.
Per recuperare gli arretrati maturati dopo il decreto di ricostruzione di carriera che l’ha raffreddata, il giovane sindacato ha predisposto appositi ricorsi. Inoltre, sempre la Cassazione ha sancito il diritto dei neo-assunti dopo il 2011, ma con almeno del servizio prestato in precedenza ad aver riconosciuto il primo gradone stipendiale: anche su questo versante l’Anief ricorre in tribunale. Il giovane sindacato ricorda poi che il riallineamento non esiste più per i neo-assunti che hanno calcolato per i terreni il servizio pre-ruolo effettivamente prestato mentre per il pregresso una recente sentenza della CGUE rimette in discussione il criterio dei 180 giorni uguale un anno di servizio. Infine, nei giorni scorsi sempre la Corte di Giustizia UE ha iscritto al ruolo l’ordinanza sollevata dal tribunale di Padova su ricorso sempre dei legali sulla mancata valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie, per cui è necessario fin da adesso inviare formale diffida.