Ricostruzione di carriera o temporizzazione, la Cassazione: “Il DSGA ha diritto all’inquadramento più favorevole”. ORDINANZA

La Corte di Cassazione, con un’ordinanza pubblicata il 5 maggio 2025, ha affrontato la questione riguardante il riconoscimento economico dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che provengono dai ruoli di assistente amministrativo a tempo indeterminato. Il procedimento ha preso avvio su ricorso presentato dall’Ufficio legale UIL Scuola, a firma dell’avvocato Domenico Naso.
Il caso specifico riguardava un DSGA che, una volta immesso in ruolo, aveva ottenuto la ricostruzione di carriera tramite decreto, con un’anzianità complessiva riconosciuta di 29 anni, 10 mesi e 10 giorni, considerando anche il servizio come assistente amministrativo. In seguito, un secondo decreto in autotutela ha annullato il precedente, applicando il criterio della temporizzazione di cui all’art. 8 del CCNL 2001, meno favorevole rispetto alla precedente ricostruzione.
Il principio espresso dalla Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che, in casi simili, non può essere applicato automaticamente il meccanismo della temporizzazione. Il riferimento normativo è l’art. 66, comma 13 del CCNL 1995, che stabilisce la possibilità di valutare anche l’anzianità pre-ruolo e quella di ruolo in carriera inferiore, secondo le disposizioni del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, come convertito dalla legge 26 luglio 1970, n. 576.
Il principio si affianca all’art. 142 del CCNL 2003, che richiama il medesimo art. 66. L’unica eccezione è rappresentata dall’art. 8 del CCNL 2001, destinato a regolare situazioni particolari di passaggio a qualifica superiore, come specificato anche dalla sentenza n. 4141/2011 della stessa Corte.
Temporizzazione e ricostruzione di carriera a confronto
Nel suo ragionamento, la Cassazione ha precisato che non è possibile identificare a priori quale tra i due meccanismi – temporizzazione o ricostruzione di carriera – risulti più vantaggioso. La valutazione deve essere condotta caso per caso, considerando la condizione economica del dipendente al momento dell’immissione in ruolo come DSGA.
La temporizzazione trasforma il valore economico della retribuzione percepita in un’anzianità utile ai fini dell’inquadramento, indipendentemente da quella reale. La ricostruzione di carriera, invece, distingue l’anzianità giuridica da quella economica, con la seconda recuperata solo dopo un determinato periodo.
Il criterio da preferire è quello che assicura il trattamento economico più favorevole al momento dell’inquadramento iniziale, escludendo metodi che, pur potenzialmente vantaggiosi nel lungo periodo, non garantiscono la conservazione immediata della retribuzione in godimento.