Ricostruzione della carriera del docente, la Cassazione: si valutano anche i contratti a termine brevi
La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16710) indica i principi per la ricostruzione della carriera del docente, facendo riferimento a quelli sanciti dalla Corte UE.
La vicenda
La Corte d’Appello, riformando la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso, ha rigettato le domande proposte da una docente assunta a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore, che aveva agito in giudizio per ottenere, a fini giuridici ed economici, la ricostruzione della carriera, con integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato stipulati dal settembre 2006 al luglio 2014.
La Corte d’Appello ha escluso l’asserito carattere discriminatorio dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui opera l’abbattimento dell’anzianità eccedente le prime quattro annualità.
I principi operativi
La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale, che procederà a un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto richiamati dalla Cassazione, secondo cui:
- l’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, insieme a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, c. 14, legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
- il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola dell’equivalenza ex art. 489;
- l’anzianità da riconoscere al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell’art. 485 del D.Lgs. n.297/1994, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.
Si è inoltre precisato che:
- l’applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un iter logico secondo cui occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l’eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva;
- nel rispetto di tali fasi perché il docente si possa dire discriminato dall’applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 297/1994, che è la risultante di elementi di sfavore (art. 485) e di favore (art. 489), deve emergere che l’anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l’insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;
- ciò implica che il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare pure l’incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell’anzianità, da effettuarsi sull’intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile;
- un problema di trattamento discriminatorio può porsi nelle sole ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 D.Lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l’attività svolta sulla base del rapporto a termine viene a essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato;
- nel calcolo dell’anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi ove l’assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l’assunto a tempo indeterminato (congedo e aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione, sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
- si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni ex art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall’uno all’altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia;
- se, all’esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l’applicazione dei criteri ex art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata e al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all’insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l’abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto UE.
L’orientamento della Corte UE
Il Collegio ha dato continuità all’orientamento già espresso, conforme a quanto ritenuto anche dalla Corte UE che, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 col diritto dell’UE, con la pronuncia del 30 novembre 2023 ha affermato che “la clausola 4 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio”.