Ricostruzione carriera personale ATA e passaggio da Collaboratore ad Assistente amministrativo. Ministero deve rispettare la scelta più favorevole. Sentenza

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Il caso in commento riguarda uno dei tanti contenziosi che negli anni hanno interessato il personale scolastico in materia di ricostruzione di carriera. Nel caso specifico si tratta  di personale appartenente agli A.T.A, passato da profilo di C.S a quello di Assistente Amministrativo. La ricostruzione della carriera del ricorrente era avvenuta sulla base del meccanismo della c.d. “temporizzazione”.

L’oggetto del contenzioso: illegittimo penalizzare il dipendente nel caso di temporizzazione

Osserva il Tribunale di Foggia nella sentenza che ci viene segnalata, n. 719/2024 del 08-02-2024, che la problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura – ordinaria, contabile ed anche da quella eurounitaria – che è intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi.

Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione del 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo. La più recente giurisprudenza di merito, continua il giudice, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, ha evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell’amministrazione ( svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell’assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni” (cfr. tra le tante, Tribunale di Trapani sentenza del 29/03/2019). In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale A.T.A. assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell’anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.

Temporizzazione e riconoscimento pre ruolo sono alternativi tra di loro

Parimenti, precisa il giudice pugliese, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole. Una lettura costituzionalmente orientata, invece, non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi, purché si tratti di servizi « di ruolo », come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione di quelli « non di ruolo“.

Ancora, questo Tribunale (cfr. sentenza n. 9624) ha statuito che non vi sia “dubbio poi .. che in sede di nuovo inquadramento, deve trovare applicazione, tra i due sistemi alternativi alla c.d. temporizzazione e della ricostruzione di carriera , il trattamento più favorevole al lavoratore (v. anche art. 4, comma 13, DPR n. 399/1988)”. Nella medesima pronuncia, si chiarisce che il sistema di inquadramento più vantaggioso cui ha diritto il lavoratore al momento del passaggio di ruolo è finanche prevedibile “…sin dal momento del passaggio di ruolo, tramite una simulazione anticipata dello sviluppo dei vari scaglioni” (proprio ciò che fa la relazione peritale allegata agli atti) “per cui fondatamente parte ricorrente rivendica il riconoscimento dell’anzianità di servizio secondo il più favorevole sistema della ricostruzione di carriera…” (cfr. nello stesso senso, Tribunale di Busto Arsizio, n. 193/09 secondo cui “Per risolvere il concorso fra i due sistemi il criterio scelto dal legislatore è quel del trattamento più favorevole al lavoratore (art.6 citato).

Pertanto, il ministero deve rispettare la scelta del lavoratore, a cui spetta, in base alle simulazioni effettuate, scegliere se ricorrere al meccanismo della temporizzazione, oppure, della ricostruzione di carriera.

A seconda dei casi può essere più favorevole il sistema delle temporizzazione o quello della ricostruzione di carriera. Sarà il dipendente a scegliere il sistema a lui più favorevole, senza che residui in capo all’amministrazione alcun potere di scelta”; (conf. Tribunale di Lanciano sent. n. 390/10), Tribunale di Trani, sent. n. 5670/11, Tribunale di Arezzo, sent. n. 321/2013).
Questione 2013 : l’anno 2013 non incide sulla anzianità di servizio ma solo sulla progressione economica

Così si pronuncia su tale questione il Tribunale di Foggia: La ricostruzione della carriera in termini di anzianità di servizio del ricorrente non soffre della cd. “sterilizzazione economica” dell’anno 2013,  Afferma il giudice che l’anno 2013 non incide sulla anzianità di servizio ma solo sulla progressione economica.

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Pubblicato in ATA

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