Ricostruzione carriera, per Cassazione sì a gradone 3-8 anche ad assunti dopo il 2011, con un anno di precariato precedente

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Ricostruzione di carriera: la Corte di Cassazione conferma che il Contratto Collettivo Nazionale della scuola siglato il 4 agosto 2011 è illegittimo e va disapplicato nella parte in cui riconosce il diritto al “gradone” 3-8 anni ai soli docenti in servizio prima del 1° settembre 2011 solo se avevano un contratto a a tempo indeterminato.

A chi spetta oggi il gradone 3 – 8

Il CCNL del Comparto Scuola del 4.8.2011, all’art. 2, nel rimodulare le fasce stipendiali sino a quel momento vigenti attraverso l’accorpamento della prima (0-2) alla seconda (3-8) e la loro sostituzione con un’unica fascia iniziale 0-8, ha previsto che solo il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, potesse conservare “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, o il diritto al precedente livello 3-8 a seconda dei casi.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, invece, ha riconosciuto anche al personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti al 1° settembre 2011, all’applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole.

“Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4 – si legge nella sentenza – è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato” evidenziando che “viola la richiamata clausola anche l’art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ‘ad personam’, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”.

Una tale disposizione, infatti, “per essere conforme alla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.

Pacifico, Anief: il lavoro svolto da precari non è un servizio di serie B

“Nella sentenza n. 2924/2020 della Suprema Corte è riportato a chiare lettere – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale di ruolo, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Avevamo ragione noi – continua il presidente Anief – quando ci siamo mossi contro un CCNL economico di comparto, siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati che, ancora una volta, discriminava i precari e il periodo svolto durante il precariato. Con la nostra rappresentatività porteremo noi la voce dei precari in contrattazione e anche questa stortura dovrà essere sanata.

Ribadiremo – conclude Pacifico – per l’ennesima volta che il lavoro svolto durante il precariato non può mai essere considerato come servizio di serie B. La loro dignità, per noi, non è contrattabile”.

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