Ricostruzione carriera, Pacifico (Anief) docenti e ATA con un anno di precariato precedente al 2011 possono recuperare fino a quindicimila euro

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La Corte di Cassazione conferma che il Contratto Collettivo Nazionale della scuola siglato il 4 agosto 2011 è illegittimo e va disapplicato nella parte in cui riconosce il diritto al “gradone” 3-8 anni ai soli docenti in servizio prima del 1° settembre 2011 solo se avevano un contratto a a tempo indeterminato. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, commenta in un’intervista la decisione della Cassazione.

La Cassazione dice sì al gradone 3-8 anni ad assunti dopo il 2011 con un anno di precariato precedente

E’ una grande vittoria per i lavoratori. Un tema denunciato da Anief fin dalla sottoscrizione del 4 agosto 2011 di quell’accordo integrativo che ebbe, tra l’altro, copertura normativa.

Quell’accordo fu firmato all’epoca da quattro sigle sindacali rappresentative CISL, UIL, SNALS, GILDA, eccetto la CGIL. Era funzionale a un accordo col ministro Gelmini per sbloccare 67mila immissioni in ruolo, a sua volta programmate dal ministro Gelmini, per rispondere alla procedura di inflazione del 2010 sulla violazione della normativa comunitaria, pendente in Commissione europea e ai ricorsi che l’Anief tra 2010 e 2011 aveva iscritto nei ruoli del giudice del lavoro per violazione della normativa comunitaria sull’abuso dei contratti a termine del personale precario. Sempre in quella legge che autorizzò 67mila immissioni in ruolo si andò a scrivere che nella scuola non si applicava la direttiva comunitaria del precariato, quella stessa norma che poi fu dichiarata nel 2016 incostituzionale dalla Corte costituzionale e prima ancora dalla Corte di Giustizia.

Cos’è successo all’epoca?

I sindacati, per garantire l’invarianza finanziaria delle immissioni in ruolo, avevano sottoscritto con il ministero e il ministro Gelmini, un contratto integrativo che andava a dire che, nel caso di immissioni in ruolo, tutti coloro che erano stati assunti nel 2010 prendevano come assegno ad personam gli stessi soldi degli aumenti contrattuali previsti dal contratto collettivo 2006/2009, mentre a partire dal 1° settembre 2011 chi veniva assunto aveva un nuovo gradone stipendiale, nonostante il contratto fosse bloccato, che riunificava il primo e il secondo gradone (la fascia 0-3 e la fascia 3-8). Al terzo anno di ruolo prima del 2011 si aveva un aumento di  stipendio, invece con questo contratto integrativo si doveva aspettare il decimo anno di servizio per poi avere il primo aumento di stipendio. In questo modo il governo realizzava l’invarianza finanziaria, la cui copertura era stata chiesta ai sindacati con la firma di quel contratto. I sindacati per amore di sbloccare quelle immissioni in ruolo firmarono un contratto che andava a discriminare i lavoratori in base alla data di assunzione, ovvero se i lavoratori erano stati assunti prima o dopo del 2011. Quelle stesse assunzioni, fatte quell’anno poi in maniera massiccia da Renzi nel 2015 e anche recentemente, sono state realizzate dal 2011  per colpa di quel contratto e poi della copertura legislativa fatta a quel contratto, sulla mortificazione nella ricostruzione di carriera di quegli scatti stipendiali che avrebbe avuto a partire dal terzo anno il personale di ruolo.

Anief fin dal 2012 ha impugnato nei tribunali questa norma e i giudici anche in secondo grado in Corte d’appello ci avevano dato ragione. Questa norma è stata portata all’attenzione della Corte di Cassazione e oggi la Cassazione ha ribadito che le tesi portate avanti dai legali dell’Anief erano corrette.

Una battaglia dunque che Anief ha sempre portato avanti

Sì, l’Anief ha portato avanti la battaglia anche nelle aule dei tribunali. La CGIL, come detto, non firmò quel contratto ma noi siamo stati gli unici che in maniera capillare in tutto il territorio nazionale abbiamo impugnato l’applicazione di questo contratto che andava a ledere i diritti dei lavoratori nella ricostruzione di carriera assunti dopo il 2011.

La sentenza della Cassazione, che non è di Anief, è andata a favore dei ricorrenti e non del ministero. E’ la tesi che Anief sta vincendo nella maggior parte dei tribunali del lavoro e nelle Corti di Appello.

Qual è la tesi?

Se un lavoratore ha avuto un contratto a tempo determinato prima del 2011, poiché la carriera si ricostruisce da quando ha iniziato a lavorare nella pubblica amministrazione, il fatto di prevedere una penalizzazione annullando il passaggio dal primo ex gradino al maxi gradone stipendiale previsto dal contratto, secondo i giudici è una palese violazione della direttiva comunitaria – clausola 5  della direttiva 70 del ’99 – e quindi della direttiva che vorrebbe prevenire l’abuso dei contratti a termine. La norma deve essere disapplicata dal giudice in favore del trattamento più favorevole per il docente, Ata, educatore, per il lavoratore in generale.

Il paradosso è che se un precario fa ricorso ottiene l’ex gradino stipendiale, aumento dopo il terzo anno di precariato, mentre quando entra di ruolo nella ricostruzione di carriera viene negato l’aumento che si aveva da precario.

Cosa farà Anief?

Noi chiederemo a tutte le organizzazioni sindacali nel prossimo rinnovo contrattuale di espungere queste norme che per i giudici devono essere disapplicate.

La battaglia continuerà nelle aule dei tribunali fin quando non cambia la legge e non cambia il contratto. Anief anche nella scorsa legge di bilancio aveva presentato un emendamento dove ricordava di abolire questo meccanismo dell’invarianza finanziaria, che distingueva i lavoratori di serie A e B, in base all’anno in cui erano stati assunti in ruolo.

Nel contratto 2016/18, nelle tabelle delle fasce dei gradoni stipendiali, non è più previsto l’ex gradino 0-2 che invece a questo punto deve essere previsto.

Nei prossimi giorni informeremo di tutto ciò i lavoratori nelle assemblee in programma in tutta Italia.

E’, in conclusione, l’ennesima vittoria di Anief, che premia le vertenze sindacali portate nei tribunali dai legali del nostro sindacato.

Ricostruzione carriera, per Cassazione sì a gradone 3-8 anche ad assunti dopo il 2011, con un anno di precariato precedente

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