Ricostruzione carriera docente di religione che ha insegnato nella scuola materna: la vicenda in attesa della Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite dovranno pronunciarsi sulla questione relativa al riconoscimento, al docente di religione di ruolo nella secondaria, del servizio pre-ruolo svolto nella scuola materna (Cassazione, Sez. Lavoro Civile, Ordinanza Interlocutoria n. 29213 del 20/10/2021)
La vicenda
Immissione nel ruolo della scuola statale dei docenti di religione, ricostruzione di carriera, servizio prestato nella scuola materna, riconoscimento in caso di passaggio alla scuola secondaria, complessiva rilevanza anche in caso di servizio non di ruolo. Questi sono i temi trattati dalla Sezione Lavoro nella Ordinanza Interlocutoria del 20 ottobre 2021, col la quale gli atti di causa sono stati rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Nella specie, una docente di religione si era vista respingere la domanda volta al riconoscimento, nella ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna, e per la restituzione delle somme recuperate dal MIUR a seguito del mancato riconoscimento di tale servizio. La stessa, in servizio presso la scuola media, era stata immessa nel ruolo della secondaria statale con decorrenza giuridica 10 settembre 2005 ed economica 10 settembre 2006. I giudici di merito hanno osservato che ai docenti della secondaria statale viene riconosciuto il servizio prestato: quale insegnante non di ruolo nelle scuole secondarie (statali e pareggiate), e quale insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, mentre non è invece previsto il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne. Soltanto al personale docente delle scuole elementari statali viene riconosciuto il servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato nelle scuole materne, statali o comunali.
La questione
La ricostruzione di carriera segue, per i docenti di religione, la disciplina generale degli altri docenti di ruolo: la L. n. 186/2003 nell’istituire due ruoli per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (istruzione primaria e secondaria) ha esteso ai docenti immessi in ruolo le norme di cui al T.U. sull’istruzione ed la contrattazione collettiva. Ma davanti alla Cassazione è emersa la questione della ricostruzione di carriera del docente di religione immesso nel ruolo della scuola statale, e cioè il riconoscimento al docente di religione del ruolo di istruzione secondaria del servizio pre-ruolo svolto nella materna.
Passaggio di ruolo e ricostruzione di carriera
La disciplina dei passaggi di ruolo riguarda la modifica del grado di istruzione in cui il docente presta servizio. L’art. 472 del TU nr. 297/1994 e l’art. 48 del CCNL 1994/1997 hanno affermato il principio della mobilità dei docenti (compreso il personale insegnante delle scuole materne) da un ruolo di grado inferiore a quelli di grado superiore e viceversa (salva la necessità del possesso del titolo di abilitazione richiesto per l’insegnamento). La mobilità tra ruoli (nel caso concreto, tra il ruolo della scuola materna ed il ruolo della scuola media) è comunque soltanto la premessa per l’applicazione delle norme che disciplinano la ricostruzione di carriera all’atto dell’immissione nel nuovo ruolo, di cui agli artt. 485-490 TU n. 297/1994.
Riconoscimento del servizio prestato nella scuola materna
Il docente della materna (pur potendo transitare nel ruolo di tutte le scuole di grado superiore, ove in possesso del relativo titolo di abilitazione) si vede riconosciuto il servizio, di ruolo e non di ruolo, solo in misura temporizzata ed in caso di passaggio al ruolo della scuola elementare. Non vi sono altre norme sul riconoscimento del servizio, di ruolo e non di ruolo, svolto dal docente nella scuola materna. Nel 2016 (pronuncia n. 9144) le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, affermando che all’insegnante che passa dalla materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della materna deve essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della temporizzazione. Il principio è stato affermato per i passaggi di ruolo e, nella stessa pronuncia, le Sezioni Unite hanno precisato essere diversa la questione del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti “non di ruolo” da parte di docenti solo in seguito entrati nei ruoli della scuola statale.
Cosa dovranno decidere le Sezioni Unite
In ragione della particolare importanza della questione, per il carattere seriale del contenzioso sulla ricostruzione di carriera, la Sezione Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità dell’assegnazione della decisione alle Sezioni Unite, che saranno quindi chiamate a ricostruire la complessiva rilevanza del servizio prestato nella scuola materna in caso di passaggio alla scuola di istruzione secondaria, anche in caso di servizio non di ruolo. Soltanto all’esito di questa analisi si potrà tenere conto dell’eventuale incidenza, nell’applicazione della disciplina di riferimento, del fatto che il titolo richiesto per l’insegnamento della religione cattolica e le modalità di nomina del docente erano identici nella scuola elementare e nella scuola materna.