Ricostruzione carriera, anni di precariato valgono per intero. Tribunale dà ragione ad Anief

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comunicato ANIEF   – Sulla ormai famosa “causa Motter” di cui si è occupata anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardo il diritto all’immediata e integrale ricostruzione di carriera computando tutto il servizio preruolo, ha ragione l’Anief.

Questo quanto emerge dalla sentenza n. 101/2019 del Tribunale del Lavoro di Trento che rileva come non esistono nel caso concreto le ragioni oggettive invocate dallo Stato italiano e giustificate soltanto in linea di principio dalla CGUE nel medesimo caso deciso a Lussemburgo. Le mansioni svolte dal docente precario sono le medesime rispetto al docente assunto di ruolo e la circostanza che anteriormente allo svolgimento delle prestazioni a tempo determinato un precario non abbia superato un concorso “non comporta di per sé sola che tali prestazioni avessero una qualità inferiore rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso”. Marcello Pacifico (Anief): dopo questa vittoria, ci aspettiamo tante altre sentenze favorevoli. Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire allo specifico ricorso promosso per ottenere l’immediata e integrale ricostruzione di carriera.

La ricorrente, nello specifico, aveva per 8 anni di servizio a tempo determinato prima di essere assunta in ruolo dopo aver conseguito l’abilitazione. Nel decreto di ricostruzione di carriera aveva ottenuto, però, in applicazione della normativa italiana, il riconoscimento per intero soltanto dei primi quattro anni di servizio preruolo e si era vista e ridotto di un terzo il periodo restante con un grave pregiudizio sugli arretrati percepiti a seguito della ricostruzione e con un “rallentamento” della propria progressione di carriera. Il ricorso patrocinato con grande professionalità dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Nicola Zampieri è stato accolto proprio perché il Giudice Flaim, del Tribunale del Lavoro di Trento, nel verificare se esistano ragioni oggettive concrete e misurabili che impediscano il riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo nelle domande di ricostruzione di carriere dei precari assunti in ruolo non da concorso e nella medesima situazione lavorativa della ricorrente, come richiesto dalla Corte di giustizia europea nella sentenza medesima, ha ritenuto la normativa italiana (d.lgs. 297/94, art. 485) contraria al diritto dell’Unione (clausola 4, direttiva UE 70/99).

Il Tribunale del Lavoro di Trento, dunque, ha accolto il ricorso Anief e ordinato al Miur di corrispondere alla docente 10mila Euro di arretrati mai riconosciuti a causa del computo discriminatorio effettuato nel decreto di ricostruzione di carriera condannando, inoltre, il Ministero dell’Istruzione al pagamento di ulteriori 3mila di spese di soccombenza. “Lo avevo dichiarato a caldo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ci abbiamo sempre creduto e abbiamo avuto ragione. I precari svolgono lo stesso servizio dei colleghi di ruolo impegnando le stesse competenze e professionalità; la normativa italiana “raffredda” per diversi anni la progressione di carriera di entrambi, ma non esiste nel concreto alcuna ragione oggettiva che consenta di prediligere l’accesso ai ruoli per concorso rispetto ad altre procedure di reclutamento e non si possono discriminare i precari solo perché il loro servizio è stato svolto con contratti a termine, neanche dopo la loro immissione in ruolo”.

Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire allo specifico ricorso promosso per ottenere l’immediata e integrale ricostruzione di carriera e rivolto ai docenti che hanno svolto molti anni di precariato subendo un grave pregiudizio nel decreto di ricostruzione di carriera.

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