Riconoscimento “solo economico” nelle ricostruzioni carriera da sentenza: possibili procedure da seguire (scarica Excel)

Senza dubbio la tematica che affronteremo in questo articolo è uno degli aspetti più cogenti in cui si stanno imbattendo le segreterie scolastiche in questi ultimi anni che vedono le scuole pubbliche coinvolte dai più disparati adempimenti amministrativi e contabili.
Tralasciando in questa sede il riconoscimento giuridico integrale, di cui , tra l’altro, abbiamo trattato qualche tempo fa su questa stessa piattaforma: “Come si riconosce l’anzianità integrale al Sidi a seguito di sentenza“….. (n.d.r.), concentriamoci ora sul riconoscimento soltanto economico che un giudice stabilisce ai sensi della direttiva Europea 19999/70 CE del 28.06.1999 recepita dal Parlamento italiano il 10/07/2001 .
Come è certamente noto, il riconoscimento economico riguarda essenzialmente l’equiparazione del servizio “pre ruolo” al servizio “di ruolo” durante il periodo di supplenza ai sensi della Direttiva sopra citata, (che sanzionava l’eccessivo utilizzo dei contratti a termine, con la loro conversione in contratti a tempo indeterminato)
Questo tipo di sentenza, riguarda il personale, docente e ATA, che abbia svolto uguali mansioni ai colleghi di “ruolo” durante il periodo di precariato.
Tutto ciò in base a un principio di “non discriminazione” previsto dall’ Unione Europea secondo il quale non si può trattare il personale in maniera diversificata, da un punto di vista economico, in base alla sola differenza dello stato giuridico di chi svolge uguali mansioni con uguali anzianità.
Ormai questa equiparazione é giurisprudenza acclarata come molti tribunali in tutto il territorio Italiano riconoscono.
Purtroppo il sistema SIDI non ci aiuta molto in questi casi particolari, costringendo le segreterie scolastiche ad un bivio procedurale:
a) rivolgersi a fornitori di software a pagamento;
b) procedere “a mano” con tutte le conseguenze per chi non è addentro alla particolare tematica del contenzioso da ricostruzione carriera .
Ma esisterebbe una terza via ove non volessimo seguire le due illustrate sopra, potremmo utilizzare la semplice applicazione excel allegata tenendo conto, però, delle precisazioni che si elencano di seguito.
Nelle sentenze che equiparano il servizio pre ruolo a quello di ruolo bisogna ricordare:
- la maturazione della classe stipendiale di riferimento decorre rispettivamente dopo 1080 giorni ( 3*360) o 3240 giorni ( 9*360); 5400 giorni ( 15*360) …..ecc di effettivo servizio;
- fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 del CCNL 4 agosto 2011, la classe anni 3 è attribuita come assegno ad personam riassorbibile per differenza stipendiale fascia 3 8 anni dal 01/09/2010 a chi era in servizio a tale data;
- le differenze retributive devono essere riconosciute a partire dal giorno successivo alla effettiva maturazione senza applicare la norma della retrodatazione al 1° del mese in caso di maturazione in un giorno infra mensile;
- il termine ultimo di godimento del beneficio economico deve essere quello della “Decorrenza Economica del ruolo” e non del “Ruolo Giuridico” , in quanto nelle sentenze di cui stiamo discutendo il periodo di Dec. Giu. se non coperto da servizio non è valido come riconoscimento ( come accade nelle ricostruzioni”normali”), ma considerato semplice pre ruolo, ove, invece, fosse coperto da servizio varrebbe per il solo periodo effettivamente lavorato ;
- I servizi prestati presso scuole “Paritarie” non sono (in questa sede) riconoscibili ma soltanto i servizi prestati presso scuole Statali stesso profilo;
- l’anno 2013 non è riconoscibile ai sensi del D.P.R. 122/2013, ai fini della progressione economica stipendiale, anche se il giudice nella sentenza non lo ha precisato, trattandosi di norma di legge che per “gerarchia delle fonti” va rispettata.
Come si evince da questa parziale elencazione di regole da seguire, l’argomento è abbastanza complesso e delicato.
Vediamo come ci può essere d’aiuto questa semplice applicazione excel allegata.
Prima di entrare nel merito bisogna precisare che non tutte le Ragionerie Territoriali dello Stato ( R.T.S.) in caso di sentenze solo economiche richiedono la stessa procedura.
Ad alcune basta la semplice progressione con i periodi riconosciuti dal Giudice del Lavoro e l’indicazione delle date di passaggio da una fascia stipendiale ad un’altra ( rispettando però le regole enunciate sopra).
Altre invece richiedono alle scuole, oltre alla progressione come sopra, anche il corrispondente stipendiale in base alla fascia e al profilo del dipendente.
Altre ancora richiedono anche la differenza tra “Dovuto” e “Percepito”, in una sorta di conguaglio stipendiale.
Precisiamo che con questa applicazione possiamo rispondere dovutamente alla sola 1^ richiesta, alle altre bisogna provvedere manualmente indicando gli stipendi ed eventuali conguagli ove richiesti.
Nell’applicazione si tiene conto di tutte le regole citate sopra.
L’operatore inserirà i periodi validi nelle celle in giallo facendo attenzione a dividere manualmente il periodo che dovesse superare i 1080 gg o i 3240 gg o i 5400 gg…. tenendo conto che il giorno di maturazione, ad es., di 1080 sarà ancora fascia 0 e solo dal successivo entrerà in Fascia 3.
A questo proposito un “Alert” segnala l’avvenuto sforamento.
Attenzione che ogni ricostruzione ha, ovviamente, i suoi giorni e le sue casistiche, le celle indicate ed evidenziate riguardano questo caso specifico.
L’ applicazione si ferma a fascia 15-21, non essendo ipotizzabile un pre ruolo superiore a 21 anni, ma nel caso dovesse servire, basta copiare l’ultima riga e incollarne quante altre ne dovessero servire senza soluzione di continuità.
Una volta definita la progressione temporale, possiamo “copiare” i dati che ci servono e “incollare” nel nostro decreto tipo in word ( che avremo predisposto sulla falsa riga di uno del SIDI), facendo attenzione ad indicare a chiari lettere il n. della sentenza che autorizza questa procedura, la normativa e quant’altro si dovesse ritenere utile.
Ciascuno verificherà la correttezza dei dati inseriti e delle risultanze.
conguaglio calcolo diff stipendiali PERSONALE