Riconoscimento inabilità lavorativa nel pubblico impiego: si ha diritto alla pensione prima dei 67 anni?

Il lavoratore del pubblico impiego riconosciuto inabile all’attività lavorativa può accedere al pensionamento anticipato?
Rispondiamo alla domanda di un lettore sull’inabilità lavorativa e sulla possibilità di presentare una domanda di pensione, per un dipendente del pubblico impiego, prima del compimento dei 67 anni:
Ho preso servizio come docente a tempo indeterminato nella scuola pubblica il 1° settembre 1987 e sono nato il 4.7.1955 (65 anni e sette mesi di età anagrafica). Ad oggi dovrei aver maturato 34 anni di servizio in ruolo, più 4 anni di riscatto laurea, già riconosciuti dall’Inps, per cui sto pagando i relativi contributi. Con verbale in data 25.2.2021, la Commissione medica Inps mi ha riconosciuto una “invalidità totale con assoluta e permanente inabilità lavorativa: 100% ex art. 2 e 12 L. 118/71”, specificando la decorrenza al 18.02.2021 (l’istanza di riconoscimento della invalidità è stata prodotta il 17.12.2020, con rivedibilità nel febbraio 2023, quando avrò oramai 68 anni di età).
Vorrei sapere:
1) posso proporre domanda di pensionamento prima dei 67 anni (quindi, allo stato dei contributi effettivamente versati)?
2) devo attendere una finestra per il pensionamento effettivo?
3) mi è utile proporre domanda di maggiorazione contributiva (due mesi di contributi figurativi per un massimo di cinque anni)?
4) il trattamento di fine servizio (Tfs) è liquidabile in tre mesi ( così come previsto per gli invalidi-inabili, invece che 12+3 dopo i 67 anni)? Bisogna fare una domanda specifica in tal senso?
Grazie e attendo una Vs. gentile comunicazione.
Pensione inabilità pubblico impiego
Per il lavoratore pubblico che viene riconosciuto invalido totale con inabilità assoluta e permanente all’attività lavorativa è prevista una pensione prima del compimento dei 67 anni.
Per poter accedere al pensionamento è necessario essere in possesso della certificazione medica della Commissione ASL dalla quale risulti l’inabilità a svolgere proficuo lavoro, almeno 15 anni di servizio e la risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Per rispondere alla sua prima domanda, quindi, se è intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa può presentare domanda di pensione di inabilità fin da subito allo stato dei contributi versati: la pensione verrà calcolata sulla contribuzione in possesso così come avverrebbe per la pensione ordinaria.
Per la domanda numero 2: non è prevista una finestra di pensionamento visto che lo stesso avrebbe decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se presentata ancora in servizio o dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se la stessa è stata presentata dopo la cessazione dal servizio.
Per quanto riguarda la domanda numero 3, trovo inutile presentare la domanda di maggiorazione contributiva visto che la stessa riconosce 2 mesi di contribuzione lavorativa per ogni anno lavorato con i requisiti sanitari richiesti (non le spetterebbe nulla visto che il riconoscimento dell’inabilità è del mese scorso).
Per quanto riguarda, infine, la liquidazione del TFS per gli inabili assoluti al lavoro spetta non prima di 105 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro (a cui aggiungere i 90 giorni necessari all’INPS per la gestione della pratica). Per il TFS non serve una domanda specifica visto che l’INPS è comunque a conoscenza della motivazione che ha portato alla cessazione dal servizio.
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