Riconoscimento abilitazione acquisita in Romania, TAR: non è automatico
L’ennesima sentenza del TAR, la N. 09377/2019 REG.PROV.COLL. N. 06265/2019 REG.RIC. Si occupa di una questione che sta determinando diversi contenziosi, ovvero il mancato riconoscimento da parte del MIUR dell’abilitazione acquisita in Romania.
Fatto:
Il ricorrente agiva in giudizio per chiedere l’annullamento dell’atto del Miur con il quale veniva rigettata la richiesta di riconoscimento dell’abilitazione acquisita in Romania, nonché degli ulteriori atti descritti in ricorso; l’accertamento del diritto a ottenere il riconoscimento dell’abilitazione nelle classi descritte in ricorso e l’inserimento nelle relative classi di concorso.
I Giudici si rifanno ad altri precedenti, ovvero, le sentenze 9210/2019 e 9211/2019 le cui argomentazioni si riportano qui di seguito. “Parte ricorrente ha proposto istanza diretta a ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione conseguito in Romania. L’amministrazione ha sul punto espresso un diniego con un provvedimento di carattere particolare, ossia indirizzato a ogni singolo ricorrente, mediante il quale si richiamava altro precedente e generale provvedimento diretto a intervenire sulla questione del riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania. “
La Normativa:
Nel dettaglio, l’amministrazione precisava che l’articolo 13, commi 1 e 3, della direttiva 2013/55/Ue disciplina l’accesso alla professione regolamentata. La tipologia di formazione professionale in oggetto viene considerata dall’autorità competente rumena condizione necessaria ma non sufficiente al rilascio dell’attestazione di conformità da parte dell’autorità competente del medesimo stato membro. I provvedimenti individuali rinviano, quindi, alla nota n. 5636 del 2 aprile 2019 pubblicata sul sito istituzionale, nella quale si precisa, tra l’altro, che: per la professione di docente non si applica il regime del riconoscimento automatico, ma il sistema generale che prevede la valutazione dei percorsi di formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti; con nota del Ministero rumeno dell’educazione del novembre 2018, a seguito di interlocuzione ministeriale, è stato chiarito che il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania e che l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore post secondaria sia studi universitari; la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena ai fini della direttiva in questione. (….)Il contenuto dell’art. 13 dalla direttiva in esame è, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, ripreso dall’art. 21 del d.lgs. n. 206 del 2007. (….)L’art. 11 della direttiva, viene ripreso dall’art. 19 del decreto legislativo di recepimento, rubricato livelli di qualifica. (….)Il quadro descritto dalla normativa interna ed europea comporta che il richiedente abbia diritto al riconoscimento professionale, qualora abbia conseguito un titolo idoneo in altro Stato membro, per una professione regolamentata.
Sul diniego sul titolo maturato in Romania
“Nel caso in esame viene in rilievo il “Programului de studii psihopedagogice, Nivel I, II” svolto in Romania. Se è vero che il confronto tra i titoli, o meglio i programmi e i corsi di formazione, conseguiti in altro paese e quelli richiesti dallo Stato ospitante, deve essere svolto dallo stato nel quale viene richiesto il riconoscimento del titolo, è altrettanto vero che tale confronto richiede e muove dal conferimento di un titolo e di un livello di qualifica, ai sensi dell’art. 11 della direttiva, e opera per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo. Nel caso di specie, una tale circostanza risulta espressamente negata dall’amministrazione rumena e l’amministrazione interna non può che essere vincolata all’accertamento compiuto dall’amministrazione di provenienza del titolo. (….) Nel dettaglio, il Ministero rumeno precisa ancora che l’attestato di conformità alla direttiva europea, al fine della valutazione del percorso seguito in Romania in altri Stati UE, viene rilasciato solo a coloro che abbiano compiuto in Romania sia studi di scuola superiore o post istruzione secondaria, sia studi universitari. Ne discende che, per espressa indicazione dell’autorità rumena, il programma in oggetto non consente l’attribuzione di un livello di qualifica rilevante per la direttiva in questione, con la conseguenza il provvedimento dell’amministrazione appare privo di vizi sul punto.
Deve ancora rilevarsi che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo in Romania per l’esercizio della professione di docente, come evidenziato dalla stessa amministrazione rumena, devono essere soddisfatte diverse condizioni: diploma di maturità conseguito in istruzione liceale con indirizzo pedagogico (per i posti didattici dell’istruzione livello ante, prescolare ed elementare); diploma di laurea corrispondente al posto/cattedra nonché il conseguimento del programma di formazione psico-pedagogica, livello I, per poter accedere ai posti di docente dell’istruzione secondaria di I grado; diploma di laura corrispondente al posto/cattedra nonché il conseguimento del programma di formazione psico-pedagogica, livello I e II, per poter accedere ai posti di docente dell’istruzione secondaria di II grado.”
Non è possibile alcun riconoscimento automatico dei titoli
“Sul punto, la giurisprudenza europea (Corte di giustizia CE 19 giugno 2003, C-110/01, ma il concetto è ripreso anche da Corte di giustizia UE, sez. III, 6 dicembre 2018, C-675/17) ha variamente chiarito che un sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare il suddetto titolo.”