Ricongiungimento al coniuge: non è un requisito necessario per il trasferimento

Il ricongiungimento al coniuge nel trasferimento consente di avere punti aggiuntivi nel suo comune di residenza, ma non è un requisito indispensabile per presentare domanda
Una lettrice ci scrive:
“Se mio marito cambia comune di residenza non prima dei tre mesi dell’ordinanza ministeriale perdo solo i 6 punti del ricongiungimento o non posso fare la domanda di trasferimento?”
Nella domanda di trasferimento i docenti coniugati hanno la possibilità di valutare un punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge.
Quanti punti spettano
Come stabilisce la tabella di valutazione allegata al CCNI, sezione A2 – Esigenze di famiglia, lettera A), “per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli” spettano 6 punti per le scuole ubicate nel suo comune di residenza
Quando si può valutare il punteggio di ricongiungimento
Come chiarisce la nota 6) della succitata tabella di valutazione, “Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza [….]”
Conclusioni
Nel caso indicato dalla nostra lettrice, se il coniuge non risulta “trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza”, non avendo nel nuovo comune di residenza iscrizione anagrafica da almeno tre mesi, non potrà usufruire dei 6 punti aggiuntivi per tale comune, ma non avrà impedimenti per chiedere comunque il trasferimento.
Il ricongiungimento familiare è, infatti, un requisito indispensabile per l’assegnazione provvisoria, ma non per il trasferimento
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