Riconferma del supplente di sostegno nell’a.s. 2025/26: intreccio con mini call veloce, nomina su spezzone, posto in deroga. RISPOSTE AI QUESITI

Il dm n. 32 del 26 febbraio 2025 ha introdotto una significativa novità nell’attribuzione delle supplenze su posti di sostegno per l’anno scolastico 2025/26, sulla base di quanto disposto dal DL n.71/2024 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. La procedura viene semplificata come “riconferma del supplente da parte della famiglia” ed è volta ad assicurare la continuità didattica della persona con disabilità.
La procedura, illustrata nel DECRETO, prevede vari passaggi. Dalla richiesta della famiglia all’accertamento del diritto alla nomina nel contingente disponibile nel 2025/26, che hanno bisogno di essere ancora chiariti dalle istruzioni operative che il Ministero rilascerà probabilmente non prima dell’estate, quando chiamerà gli aspiranti supplenti alla compilazione della domanda per la richiesta delle max 150 preferenze per l’anno scolastico 2025/26.
Pertanto accogliamo i dubbi dei nostri lettori, che potranno anche essere spunto per i sindacati affinché la procedura sia più chiara e di conseguenza avvertiamo che non tutte le risposte sono ancora disponibili.
Quesito n.1
In riferimento alla scelta del docente di sostegno da parte delle famiglie, qualora fosse veramente possibile e sussistano tutte le condizioni per accettare da parte del docente, l’insegnante deve dare conferma al dirigente della volontà di accettare? Nel caso questa scelta fatta prima di sapere le disponibilità per una mini call veloce impedirebbe al docente di poter partecipare (alla mini call?)
La risposta del docente non viene data al Dirigente Scolastico ma viene espressa durante la compilazione della procedura dell’ istanza finalizzata all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026 (la domanda per le max 150 preferenze). Ci saranno istruzioni operative in estate.
La domanda per le max 150 preferenze sarà da compilare prima dell’avvio della mini call veloce.
Il docente interessato può comunque partecipare alla mini call veloce. Se destinatario di nomina il suo nominativo verrà eliminato dall’elenco dei docenti che potrebbero avere diritto alla “nomina di continuità ” nel 2025/26.
L’art. 2 comma 3 del Decreto afferma infatti “L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto le operazioni relative al personale a tempo indeterminato (ivi comprese le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina – secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell’Ordinanza – nel contingente complessivo dei posti disponibili per l’anno scolastico 2025/2026 da parte del docente interessato.
Pertanto l’Ufficio Scolastico avvia la seconda parte della procedura di conferma del docente solo dopo aver concluso le operazioni relative ai docenti di ruolo, dalla mobilità alle assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo alle immissioni in ruolo dei docenti precari, mini call veloce (definita nel decreto “incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56“) compresa.
Quesito n. 2
Sono un insegnante di sostegno con titolo e inserita in GPS nella provincia di *** Qualche giorno fa, sono stata chiamata da interpello in una scuola della medesima provincia fino al 30/06/2025, in quanto la certificazione della bambina è stata approvata solo qualche giorno fa. Volevo sapere se anche io rientro nella categoria delle insegnati che possono essere riconfermati per l’anno successivo sotto richiesta della famiglia.
Affinché si attui la riconferma è necessario essere in servizio, nell’anno scolastico 2024/25, su un posto al 31 agosto o 30 giugno.
Il suo è un posto al 30 giugno ma ci sembra di capire che si tratti di un posto in deroga, non inserito in organico.
Pertanto, quando l’ufficio scolastico effettuerà la ricognizione per accertare la disponibilità del posto potrebbe non trovarlo, a meno che nel frattempo non sia entrato in organico.
Quesito n. 3
Il Decreto stabilisce che se l’ insegnante di sostegno dovesse accettare l’ incarico, non concorrerebbe alle nomine da GPS. Faccio presente che svolgo un servizio di 22 ore di cui di 11 ore con una bambina che alla fine del corrente anno terminerà la Scuola Primaria e 11 ore a completamento, con bambino che è in classe intermedia.
Se dovesse essermi riconfermato l’ incarico, qualora ne ricorrano le condizioni, sull’ alunno della classe intermedia, mi sarebbe preclusa la possibilità di svolgere eventuale servizio per le restanti 11 ore, dal momento che non potrei concorrere alle nomine da GPS. Per questo chiedo se i sindacati hanno previsto questo particolare caso, che riguarderebbe anche altri colleghi e magari possano segnalarlo affinché sia data la possibilità di ricevere un eventuale secondo incarico da GPS a completamento delle ore previste.
Il decreto non scende nel dettaglio della procedura, ma già il CSPI ha evidenziato questa problematica di cui, necessariamente, bisognerà tener conto. E’ comunque un grosso nodo da sciogliere.
Quesito n. 4
Cosa succede se successivamente alla nomina su richiesta della famiglia, il docente risultasse destinatario di una proposta di assunzione per scorrimento di graduatoria o vincitore di concorso, avrebbe la possibilità di accettare il ruolo. In tal caso, l’incarico ottenuto tramite la scelta della famiglia verrebbe revocato, e il posto reso nuovamente disponibile per altre assegnazioni.
Nel mondo ideale pensato dal Ministero, le nomine di conferma dovranno avvenire dopo la conclusione delle operazioni a tempo indeterminato, mini call veloce compresa (ma comunque entro il 31 agosto 2025).
Pertanto, la situazione pensata da lei non dovrebbe verificarsi. Lei ci dirà che è impossibile, mai viste concluse le operazioni prima del 31 agosto, ma questo è quanto finora scritto nel decreto.
In mancanza di normativa, al momento non possiamo rispondere al quesito ma certamente è bene riflettere anche sulle situazioni concrete che potranno verificarsi e che i sindacati dovranno rappresentare al Ministero prima di avviare, nel concreto, la procedura.
Quesito n. 5
In merito al decreto che prevede per il 2025/26 la riconferma dei docenti di sostegno da parte delle famiglie, fermo restante i requisiti previsti dal decreto, volevo sapere se le famiglie possono chiedere la riconferma del docente di sostegno che ha svolto l’incarico fino al 30 giugno nell’anno 2023/24 e non del docente che ha avuto l’incarico fino al 30 giugno nell anno 2024/25.
No, non è possibile. Se così fosse, la famiglia potrebbe preferire quello del 2022/23 a quello del 2023/24 e del 2024/25. Il decreto mira alla continuità didattica, non a impostare una situazione personalistica tra insegnante e famiglia dello studente.
Il decreto afferma all’art.3 comma 2
“La procedura di conferma di cui all’articolo 2 può essere proposta esclusivamente alle categorie di personale di cui al comma 1 in servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza. “
Quesito n. 6
ho in contratto annuale su sostegno e la famiglia è intenzione a fare richiesta della mia conferma anche per il prossimo anno. Attualmente sono in prima fascia sostegno con riserva avendo il titolo estero e mi iscriverò al percorso indire sostegno per sciogliere la riserva e poter concorrere al ruolo da prima fascia sostegno. Se accetto la conferma della richiesta della famiglia è possibile che mi venga assegnato un contratto non più annuale come quello che ho quest’anno? E ancora sarei esclusa dalla eventuale chiamata al ruolo della prima fascia sostegno? .
Fermo restando che non sappiamo ancora quando avranno inizio (e di conseguenza conclusione) i percorsi INDIRE per il sostegno, in linea generale la risposta è già stata fornita nella risposta precedente. Il decreto afferma che le “nomine di conferma” dovranno avvenire ad immissioni in ruolo concluse, compresa mini call veloce. Quindi nella timeline pensata dal Ministero la situazione da lei prospettata non dovrà verificarsi.
Una delle condizioni affinché la conferma della nomina possa avvenire è la “disponibilità del posto”. Se il posto al 31 agosto, quindi vacante e disponibile, non verrà assegnato durante le operazioni di mobilità dei docenti di ruolo o durante le immissioni in ruolo, potrà essere considerato ancora vacante per la sua riconferma. O magari – glielo auguriamo – potrà essere toccato a lei tramite le nomine in ruolo!
Quesito n. 7
Sto lavorando su COE adss dal primo bollettino fino al 30/06 . Seguo due ragazzi (uno per scuola) entrambi i genitori dei ragazzi delle due scuole vorrebbero la mia conferma per l’anno prossimo. Io accetterei ma come si procede? Dovranno mandare entrambi la richiesta ai rispettivi dirigenti scolastici?
La risposta è affermativa. Il passo successivo è sperare che la COE abbia la stessa composizione nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2025/26 e non venga assegnata per le operazioni precedenti, per es. l’assegnazione provvisoria.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)