Richiesta uscita autonoma da scuola per minori di 14 anni: norme e modello da scaricare
In attuazione dell’art. 19 bis Legge 172 del 4 dicembre 2017 già pubblicata in Gazzetta Ufficiale che recita: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione”, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni”.
La responsabilità
L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.” I genitori interessati potranno autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma del proprio figlio formalizzando la richiesta solitamente (specie in questo delicato momento storico) scaricabile anche dal sito della scuola di riferimento (sovente nell’area genitori o in quella modulistica). Il modello, debitamente compilato e firmato (da entrambi i genitori o dal tutore), dovrà essere consegnato in segreteria studenti improrogabilmente entro, naturalmente, la data di inizio utilizzo. È implicito che se i genitori non autorizzano la scuola all’uscita autonoma degli alunni, permangono gli obblighi di vigilanza e il minore al suono della campanella per poter uscire da scuola dovrà essere affidato direttamente dal docente dell’ultima ora di lezione al genitore o persona delegata secondo il calendario delle uscite previste per questa emergenza COVID e con la sollecitudine che impone il caso.
Cosa dichiarano i genitori
I genitori, prescindendo il modello che mettiamo a disposizione, dichiarano di aver attivato un percorso educativo volto a potenziare l’autonomia del proprio figlio, che riguarda anche la possibilità di effettuare da solo l’itinerario scuola-casa in sicurezza, a piedi, in bicicletta e con i mezzi di trasporto scolastici; che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente e in sicurezza, senza accompagnatori; che il proprio figlio durante il tragitto sarà controllabile anche tramite il cellulare che porta con sé.
Cosa autorizzano i genitori?
I genitori autorizzano la scuola e per essa i docenti della classe a consentire l’uscita autonoma dell’alunno al termine delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed esonera, inoltre, la scuola dalla responsabilità inerente all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico, nel tempo di sosta alla fermata utilizzata e nella salita e discesa dal mezzo di trasporto.
Le responsabilità del capo d’istituto?
Con la Nota prot. 2379 del 12 dicembre scorso, riguardante l’Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, applicativa dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge del 4 dicembre 2017, n. 172, è stata finalmente sancita l’uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici anche al di sotto dei 14 anni di età. La disposizione prevede che si possa applicare alla responsabilità genitoriale la possibilità di autorizzare sia l’uscita autonoma dalla scuola dei minori, frequentanti la scuola media e il primo periodo della secondaria, sia il loro utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto scolastici. In tal modo, si esonerano da ogni responsabilità il personale della scuola, a partire dal capo d’istituto, e il gestore del servizio di trasporto nelle fasi di salita e di discesa e nel tempo di sosta alle fermate.
La Nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017
La Nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017 avente come oggetto la “Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma” recita “L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”.
La durata dell’autorizzazione
La Nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017 specifica che “le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico”.
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