Richiesta del permesso retribuito, il Dirigente la rifiuta perché la motivazione è carente. Può farlo? Ecco cosa hanno detto i giudici
Nel caso in commento la Cassazione tratta un contenzioso avente per oggetto la questione della fruizione dei permessi retribuiti per il personale scolastico e legittimità del diniego da parte del D.S . Ad oggi l’orientamento consolidato era che non vi potesse essere discrezionalità amministrativa nel merito della valutazione della motivazione, ma la pronuncia della Cassazione apre dei dubbi in materia.
La questione
Con sentenza del 7 marzo 2018, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale e rigettava la domanda proposta da un docente avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico di diniego di un permesso per motivi personali o familiari e la condanna alla restituzione della somma corrispondente alla trattenuta operata sulla retribuzione per la giornata di assenza. Il ricorrente lamentava a carico della Corte territoriale il travisamento del dato normativo applicabile per aver fatto riferimento a disposizioni relative esclusivamente all’istituto delle ferie quando, invece, il ricorrente, aveva avanzato richiesta ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL riferito all’istituto dei permessi .
Permessi retribuiti necessari una valida motivazione per la concessione
Per la Cassazione i motivi del ricorso devono ritenersi infondati alla stregua di una motivazione da quella espressa dalla Corte territoriale, motivazione che, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., è legittimata a porre a fondamento della propria decisione e che muove dalla considerazione per cui la diversa disciplina contrattuale in effetti nella specie applicabile, data dall’art. 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l’esigenza dell’assenza dal lavoro. Cit: Civile Ord. Sez. L Num. 12991 Anno 2024