Riapertura scuole, Draghi cede, le Regioni vincono: no al 100% degli alunni in classe. Alle 17 CdM per approvazione decreto

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Alla fine vincono le Regioni. Arriva il compromesso sulla scuola al termine di una giornata convulsa e piena di colpi di scena. La percentuale di studenti delle superiori in presenza da lunedì 26 aprile scende dall’annunciato 100% del premier Mario Draghi al 60% scritto nella bozza di decreto pubblicata ieri.

Tra le misure introdotte (valide fino al 31 luglio), quella più significativa riguarda proprio la scuola ed è frutto del pressing, riuscito, di enti locali, sindacati di categoria e presidi. Sì al segnale di ritorno alla normalità, ma non ci sono i tempi tecnici per garantirlo subito al 100%.

A Rai Radio1 è intervenuto sull’argomento Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’ANCI: “Ieri abbiamo fatto una sorta di cabina di regia con le Regioni, i Comuni e le Province per ascoltare anche la voce del territorio. Per esempio, per quel che riguarda le scuole, abbiamo chiesto di evitare, come è successo nel passato, di partire in una certa maniera e poi accorgerci che c’erano problemi sui trasporti e fare retromarcia”. 

A RTL 102.5, la ministra degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, spiega quanto accaduto: “Nessuna marcia indietro, il governo vuole riaprire le scuole, lo farà e tende al 100 per 100 della presenza di studenti, ma c’è un problema che riguarda i trasporti e che il governo precedente ha un po’ dimenticato”.

E poi: “Noi abbiamo attivato un tavolo con il ministro Giovannini, Regioni ed Enti locali. Si parte dal 60%, ci saranno punte del 75%, qualcuno lo farà al 100%, quell’obiettivo lo raggiungeremo progressivamente”. 

Due sono i problemi “insormontabili”: il nodo dei trasporti pubblici e l’impossibilità a garantire il ritorno in aula in piena sicurezza. Alcune Regioni, come Veneto e Calabria, hanno tentato di riproporre lo schema Puglia, cioè la Dad a chiamata, ma su questo il governo ha tenuto duro.

Le scuole superiori potranno adottare “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%” mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita “ad almeno il 60% e fino al 100%” Niente deroghe dalle Regioni: unica eccezione alle deroghe, i focolai del virus.

Oggi il varo del provvedimento

Il Consiglio dei ministri si riunirà alle 17. All’ordine del giorno, si legge nella convocazione, ”Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.

Decreto Covid, scuole superiori in presenza nelle zone gialle e arancioni dal 60% al 100%, nelle zone rosse dal 50% al 75%. Deroghe solo in caso di focolai. BOZZA [PDF]

Cosa accade per la scuola

Ecco quanto prevede nel dettaglio il testo per quanto riguarda scuola e università

(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore)

1. Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca.

Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Nella zona rossa, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.

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