Riammissione in servizio docenti in pensione, domande entro il 15 gennaio. Chi assegna la sede e quando

Il docente già in pensione, che chiede e ottiene la riammissione in servizio, presso quale sede viene assegnato? Chi e come si occupa del procedimento?
Riammissione in servizio
Normativa
L’istituto della riammissione in servizio del personale cessato dallo stesso per dimissioni o per collocamento a riposo è previsto dall’articolo 132 del DPR n. 3/1957, le cui disposizioni sono state contestualizzate in ambito scolastico dall’articolo 516 del D.lgs. 297/94 (ricordiamo che rinvia al predetto DPR l’articolo 146 del CCNL scuola 2007, tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 che, a breve, sarà riscritto, dopo l’accordo sulla parte economica).
Criteri e condizioni
La riammissione in servizio avviene secondo i criteri e le condizioni di seguito riportate:
- la riammissione è subordinata alla disponibilità del posto/cattedra;
- la riammissione non può avvenire, se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali;
- il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all’atto della cessazione;
- il provvedimento di riammissione è adottato: per il personale dirigente, dal Direttore dell’USR della Regione prescelta; per il personale docente, educativo e ATA, dal Dirigente dell’USR ove è ubicata la provincia prescelta.
Evidenziamo che il provvedimento di riammissione o meno avviene, come leggiamo nella CM 194/1990, in seguito ad un’istruttoria diretta ad individuare da un lato la presenza dei motivi, essenzialmente di natura didattica, che consiglino l’eventuale adozione del provvedimento di riammissione in servizio e dall’altra l’assenza di sanzioni disciplinari o altri motivi ostativi all’emissione del provvedimento.
Domanda
La presentazione della domanda di riammissione avviene secondo le indicazioni fornite dalle circolari ministeriali n. 194 del 20 luglio 1990 e n. 155 dell’11 giugno 1991.
La domanda deve riportare:
- i dati anagrafici;
- la sede di titolarità precedente alla cessazione;
- (per i docenti della scuola secondaria) la classe di concorso di appartenenza al momento della cessazione;
- (per il personale ATA) il profilo professionale di appartenenza al momento della cessazione;
- la causa della cessazione;
- i motivi per cui viene chiesta la riammissione, allegando eventuale documentazione considerata utile ai fini delle valutazioni da effettuare per l’adozione del provvedimento;
- le preferenze relative alle sedi della provincia di interesse;
- il proprio assenso o diniego ad accettare un’assegnazione d’ufficio, in caso di indisponibilità delle sedi richieste;
- il recapito per eventuali comunicazioni.
La domanda va presentata, entro il 15 gennaio:
- all’USR della Regione ove è ubicata la provincia scelta e al dirigente dell’ USP di tale provincia, da parte del personale docente, educativo e ATA;
- alla Direzione Scolastica Regionale scelta, da parte dei dirigenti scolastici.
Quando si è riammessi
Nel caso in cui la domanda venga accolta, la riammissione avverrà dall’anno scolastico successivo alla data del provvedimento.
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Sono una docente di Scuola Primaria collocata in pensione dal settembre 2022 con 41 anni e dieci mesi di servizio e 63 anni di età. Vorrei chiedere il reintegro in servizio, così come da normativa, entro il 15 gennaio (indicando come sedi quelle del mio paese di residenza). Chiedo: Quale ufficio determina la sede di eventuale reintegro? Dopo quali movimenti viene determinata la sede?
D1. Quale ufficio determina la sede di eventuale reintegro?
R1. La sede è assegnata dall’USR/USP, cui è stata presentata la domanda di riammissione in servizio, sulla base delle preferenze espresse.
D2. Dopo quali movimenti viene determinata la sede?
R2. La sede viene assegnata dopo le operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi). I posti destinati alle riammissioni in servizio sono calcolati sulla base di un’aliquota applicata ai posti destinati ai trasferimenti interprovinciali. Tale aliquota è pari al 10%. Pertanto, come leggiamo nella CM 194/1990, qualora nel corso dei movimenti tutti i posti destinati ai trasferimenti interprovinciali ed ai passaggi siano assegnati, non si darà luogo in tali province alle operazioni di riammissione in servizio. Qualora, invece, al termine dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi rimanga un numero di posti pari o maggiore al 10%, si darà luogo alle predette operazioni di riammissione.
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