Riallineamento di carriera docenti e ATA per il recupero degli anni di servizio. Scuole devono procedere d’ufficio, attenzione a eventuali interruzioni. NOTA MEF

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Con nota n. 8438 del 10/01/2024 il MEF, inviata alle Ragionerie dello Stato, chiarisce la diversa natura della ricostruzione di carriera e del riallineamento di carriera e fornisce indicazioni, a seguito di segnalazioni riguardanti difformità nella trattazione dei provvedimenti con cui le Istituzioni scolastiche danno attuazione alla disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, ovvero riallineamenti di carriera, progressioni di carriera o inquadramenti contrattuali.

La ricostruzione di carriera comprende provvedimenti la cui formazione consegue alla domanda dell’interessato ed è disciplinata da norme di rango primario.

Per i riallineamenti di carriera, invece, la relativa disciplina è contenuta in un decreto di recepimento di accordo sindacale, nello specifico quello riguardante il personale del comparto Scuola per il triennio 1988-1990, che, alla luce della contrattualizzazione del pubblico impiego intervenuta successivamente, deve quindi considerarsi come una clausola negoziale che non comporta la necessità della proposizione di un’istanza.

L’anzianità da recuperare anche ai fini economici per mezzo del riallineamento di carriera, pari a un terzo dell’eccedenza oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto in sede di “ricostruzione di carriera”, è un elemento già stabilito in quest’ultima e la sua utilità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende solo dall’avverarsi della prescritta condizione di compimento dell’anzianità di servizio.

La scuola – si legge nella nota del MEF – ha il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato.

Il MEF chiede alle Ragionerie territoriali dello Stato di uniformarsi alle indicazioni date, svolgendo il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui
provvedimenti di “riallineamento di carriera” conseguenti al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, con specifica attenzione al fatto che il Dirigente scolastico dell’Istituzione emittente abbia debitamente svolto la ricognizione di eventuali fattori interruttivi dell’anzianità di servizio del personale interessato.

NOTA MEF

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