Revisione e aggiornamento delle classi di concorso: ecco cosa prevede il decreto. BOZZA [scarica PDF]

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La riforma delle classi di concorso, parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un punto importante per il reclutamento dei docenti.

BOZZA DECRETO [PDF]

Essa prevede significative modifiche, mirando all’ampliamento e all’interdisciplinarità nell’insegnamento. Tuttavia, è fondamentale evidenziare che i prossimi concorsi docenti, inclusi quelli previsti entro il 2023 e inizio 2024, non saranno influenzati da questa riforma, mantenendo le normative attuali.

Il decreto legge n° 36/2022 stabilisce che la revisione delle classi di concorso deve essere orientata verso una razionalizzazione e un accorpamento. Questo processo riguarda varie classi, sia nelle scuole secondarie di primo che di secondo grado, con l’obiettivo di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità.

Tra gli accorpamenti principali si annoverano:

  • A-01 e A-17: Arte e Disegno con Storia dell’arte.
  • A-12 e A-22: Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia.
  • A-24 e A-25: Lingue e culture straniere con l’Inglese o altra lingua comunitaria.
  • A-29 e A-30: Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria.
  • A-48 e A-49: Scienze motorie e sportive.

Per A028 vengono abbassati i CFU necessari per l’accesso. Per A061 viene abolita la valutazione dei titoli professionali.

Per la classe di concorso A12 sono sono stati ripristinati gli esami di filologia, didattica e grammatica latina.

Per conversazione in lingua straniera è stata riconosciuta la validità di diplomi ottenuti sia in scuole straniere che in Italia, rispettando gli ordinamenti dei Paesi di riferimento. Inoltre, è stato deciso che ogni titolo rilasciato da atenei sia considerato valido ai fini del reclutamento.

Per la A023 l’obiettivo è quello di riconoscere il titolo rilasciato da qualunque Ateneo.

Inoltre, sono state introdotte modifiche significative nella tabella B (classi di concorso per ITP) e nel riconoscimento della validità di diplomi ottenuti sia in Italia che all’estero.

Come già scritto, si è deciso di mantenere la distinzione per gradi dei ruoli delle classi accorpate nelle procedure di reclutamento a tempo indeterminato e nell’assegnazione delle supplenze. Questo eviterà complicazioni nella gestione delle nomine.

Una novità rilevante riguarda il trattamento dei soprannumerari, con la garanzia che in caso di utilizzo in un grado inferiore si manterrà il diritto alla retribuzione del grado di precedente titolarità.

Il decreto

Il decreto, emanato in conformità all’articolo 4, comma 2 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, mira a una razionalizzazione e accorpamento delle classi esistenti, sottolineando l’importanza dell’interdisciplinarità e della multidisciplinarità nei profili professionali del settore educativo.

Il decreto fornisce definizioni cruciali per la sua applicazione, tra cui i crediti formativi universitari (CFU), crediti formativi accademici (CFA), settori scientifico-disciplinari (SSD) e settori accademico-disciplinari (SAD).

La Tabella A, parte integrante del decreto, stabilisce le nuove classi di concorso con codici alfanumerici specifici, delineando gli insegnamenti e i titoli necessari per l’accesso a queste classi

Significativo è il mantenimento della distinzione dei ruoli tra scuola secondaria di I e II grado per alcune classi, come A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48. Inoltre, si prevedono graduatorie separate per le procedure concorsuali e per l’attribuzione delle supplenze.

La Tabella A/1 si occupa della corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento e altri esami di contenuto omogeneo, mentre la Tabella B identifica le classi di concorso per insegnanti tecnico-pratici, applicabili sino al 31 dicembre 2024.

I requisiti per l’accesso alle classi di concorso includono esami, CFU e CFA ottenuti attraverso vari percorsi formativi. Interessante notare che i CFU e CFA derivanti dalla tesi non sono computabili. Viene inoltre specificato che coloro che necessitano di integrare il loro piano di studi con una laurea o diploma di vecchio ordinamento dovranno sostenere esami aggiuntivi.

Il decreto stabilisce un’importante equiparazione tra i titoli di studio. Quando una specifica classe di laurea magistrale è richiesta come titolo di accesso, anche la laurea specialistica e quella di vecchio ordinamento corrispondenti sono considerate valide. Questo aspetto risulta cruciale per coloro che possiedono lauree di vecchio ordinamento, permettendo loro di adattarsi alle nuove normative.

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