Retribuzione professionale docenti solo per i colleghi di ruolo? Ecco cosa hanno detto i giudici

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Una docente agiva in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero. Il Ministero si costitutiva non opponendosi alla richiesta stante la ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo di liquidarsi l’indennità proporzionalmente al servizio ed all’orario di insegnamento prestato.

Il fatto
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell’anno scolastico o delle attività scolastiche). Effettivamente, osserva il Tribunale di Foggia con sentenza 575/24, la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all’attività prestata, la retribuzione professionale docenti.

Non può esserci disparità di trattamento tra precari e docenti di ruolo
Per i giudici la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
Dunque, dando ragione alla lavoratrice, il tribunale ha deciso che il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali applicabili  a tale titolo.

Conclusioni

Si tratta di questioni che oramai si stanno consolidando in sede giudiziaria proprio in virtù del consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “L’ art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall’ art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all’individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così Cass. civ., Sez. Lav., 27/07/2018, n. 20015, richiamata da ultimo Cass. civ., Sez. Lav., 05/03/2020, n. 6293; ma anche Cass. civ., Sez. Lav., n. 196/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n. 10145/2018; Cass. civ., Sez. Lav., n. 27950/2017; Cass. civ., Sez. Lav., n. 7440/2018). …”

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