Retribuzione professionale docente nello stipendio pure dei precari assunti per brevi periodi, anche a Tivoli vale e vince il principio di non discriminazione: 600 euro più interessi recuperati dopo ricorso Anief

La Retribuzione professionale docente non si può inserire nello stipendio di solo una parte degli insegnanti: lo conferma il Tribunale del lavoro di Tivoli assegnando, a seguito di ricorso presentato dai legali Anief, ad un docente oltre 600 euro più interessi che l’amministrazione gli aveva negato nell’anno scolastico 2020-21 solo perché supplente cosiddetto ‘breve’.
Il giudice del lavoro ha spiegato che a dirimere la questione ci ha pensato “la Suprema Corte (Cass. ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018; insenso conforme Cass. ordinanza n. 15371 del 06.06.2019 e Cass. Ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020), con il principio di non discriminazione tra assunti a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”.
Il giudice ha aggiunto, sempre acquisendo quanto espresso dalla Cassazione che “è stato autorevolmente affermato che “la clausola 4 dell’Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato” una serie di principi, il primo dei quali sostiene che “la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini nonequivoci qualsiasi disparità di trattamento”.
Alla luce di tutto questo, la conclusione, sempre per il Tribunale di Tivoli, è che il giudice non può che “doversi conformare al consolidato orientamento in base al quale l’art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001 si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sulla mancata assegnazione della Rpd i precari cosiddetti brevi, dopo la Corte di Giustizia Europea c’è a favore dei precari una limpida ordinanza della Corte di Cassazione che si rifà alla direttiva 1999/70/CE, ma anche a diversi altri pareri sempre dalla parte dei supplenti. Come quello della Suprema Corte n. 20015 del 27.7.2018 ed altri, i quali sostengono che l’indennità per docenti e Ata – variabile dagli 80 ai 300 euro mensili in più in busta paga a seconda dell’anzianità – è un diritto di tutti coloro che insegnano, anche solo per un giorno. Attenzione, però, ai termini di prescrizione: il supplente che intende fare valere i suoi diritti, quindi, tramite Anief farebbe bene ad inviare il prima possibile una diffida all’amministrazione e ricorrere al più presto in tribunale, così da farsi restituire migliaia di euro con gli interessi. Una posizione prevista anche dalla clausola 4 dell’Accordo quadro UE allegato alla direttiva 1999/70/CE: l’insegnante che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole di chi è di ruolo”.