Regolare il concorso per Dirigenti Scolastici in Molise

Di Lalla
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red – E’ stato accolto dal Consiglio di Stato il ricorso dei vincitori del concorso per DS in Molise.

red – E’ stato accolto dal Consiglio di Stato il ricorso dei vincitori del concorso per DS in Molise.

Nella sentenza di primo grado il ricorso è accolto venendo giudicato fondato e assorbente il motivo della incompatibilità come componente della commissione esaminatrice (nominata con il provvedimento n. 7419 del 30 settembre 2011) di una dirigente scolastica, la dott.ssa ***i, poiché rappresentante sindacale della Flc –Cgil, in violazione del divieto posto al riguardo dall’art. 35, comma terzo, lett. e ), del d.lgs. n. 165 del 2001, risultando provata in atti la sottoscrizione, da parte della stessa, persino del contratto integrativo 2010 – 2011 per l’area V (Dirigenza); né rileva, soggiunge il primo giudice, che la suddetta componente della commissione abbia eventualmente partecipato alla contrattazione quale “esperta”, essendo comunque tale in rappresentanza del sindacato, né che, dopo la contrattazione, non abbia svolto altre attività per il sindacato essendovi comunque iscritta e quindi in grado di svolgerle.

Neppure rileva, a far salvi gli atti concorsuali, il principio del “funzionario di fatto”, per cui resterebbero efficaci gli atti posti in essere medio tempore da un soggetto la cui nomina sia illegittima, a tutela della buona fede dei terzi verso cui è di norma irrilevante il rapporto tra l’Amministrazione e la persona fisica dell’organo che agisce; questo principio non può essere infatti applicato al caso in cui l’organo sia investito di una specifica e determinata funzione, qual è lo svolgimento di un concorso pubblico, in cui il procedimento di nomina viziato non ha autonomia rispetto al procedimento concorsuale ma ne costituisce una fase endoprocedimentale, conseguendo dall’illegittima nomina della commissione il travolgimento di tutti gli atti concorsuali, inclusa la graduatoria finale.

Negli appelli si richiama anzitutto l’art. 35, comma 1, lett. e ), del d.lgs. n. 165 del 2001 ( Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ), per il quale i componenti delle commissioni di concorso devono essere esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime “ che non siano… rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali …”, e si deduce, in sintesi, quanto segue:

– la norma citata dispone che un soggetto non deve essere nominato componente della commissione se sia rappresentante sindacale ma non che un soggetto, avente i prescritti titoli di qualificazione professionale e di servizio, non vi sia nominato per il solo fatto di essere iscritto a un sindacato, poiché ciò lederebbe la libertà di associazione sindacale;

– la norma, inoltre, nel momento in cui consente la nomina nelle commissioni di soggetti “ che non siano ” rappresentanti sindacali o designati dalle relative organizzazioni, richiede che la situazione di incompatibilità risulti all’atto della composizione della commissione, in quanto incidente sul funzionamento presente dell’organo, non riguardando perciò l’esperienza pregressa dei soggetti interessati;

– in questo quadro dalla documentazione in atti si riscontra che la dott. ssa ***, designata nella commissione dall’Ufficio scolastico regionale in ragione della sua qualità di dirigente scolastico, risultava soltanto iscritta al sindacato e che non ne è mai stata la rappresentante con i connessi poteri a rilevanza esterna, avendo sottoscritto il contratto integrativo citato nella sentenza di primo grado soltanto quale consulente tecnico per conteggi sull’entità delle retribuzioni; emerge anche che il detto contratto, concernente comunque un’area della dirigenza scolastica estranea al comparto di appartenenza dei candidati, è stato stipulato nel 2010, un anno prima perciò della formazione della commissione di concorso, non figurando in alcun modo la dott.ssa *** nella contrattazione svolta per l’anno 2011 né rivestendo cariche sindacali all’atto della sua designazione nella commissione.

[…] La particolarità del caso in esame consiste nel fatto che dalla documentazione in atti emerge che la dott.ssa ***ha svolto funzioni di rappresentanza sindacale in periodo antecedente la sua nomina nella commissione di concorso ma, altresì, che tali funzioni erano cessate all’atto di questa nomina.

Non sono dati quindi elementi di prova che la dott.ssa ***, oltre la data del 16 dicembre 2010, abbia continuato a svolgere funzioni di rappresentanza sindacale o ne sia stata investita, emergendo che tali funzioni sono state esercitate da altri soggetti per i contratti integrativi in atti stipulati dopo, neppure rilevando che i contratti in questione riguardino la materia della formazione professionale e non quella retributiva, cui è riferito il contratto del 16 dicembre 2010, a fronte del dato oggettivo dell’assenza per la dott. ssa Carlini di ogni titolarità o forma di rappresentanza dopo quella assolta nove mesi prima della sua nomina nella commissione.

[…] Si esaminano ora le censure dedotte dagli appellati, ricorrenti in primo grado, da essi riproposte con la memoria di costituzione del 18 gennaio 2013 nel giudizio sull’appello n. 9106 del 2012.

Le censure così riassunte non possono essere accolte per le seguenti ragioni:

-a) la mancata previa fissazione del termine di conclusione del procedimento concorsuale da parte della commissione, cui questa deve provvedere ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R., non supera la soglia della mera irregolarità considerato che il comma 5 del medesimo articolo comunque prevede per tale conclusione il termine di “ sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte ”; nella specie la seconda prova scritta si è svolta il 15 dicembre 2011 (come da “Avviso” dell’Ufficio scolastico regionale del 24 novembre 2011 e verbale n. 7 della commissione) e le prove orali si sono svolte il 17 aprile 2012 (nota del suddetto Ufficio del 15 marzo 2012 e verbale n. 15 della commissione), per cui risultano concluse entro il termine suddetto le operazioni concorsuali di valutazione dei candidati, alla cui celerità e certezza di conclusione deve ritenersi anzitutto funzionalmente volta la previsione del termine stesso, pervenendosi poi all’approvazione della graduatoria definitiva il 2 agosto successivo, il tutto dunque entro termini nel complesso adeguati, anche rispetto all’inizio del successivo anno scolastico, e perciò non tali da comportare vizio di illegittimità della procedura;

– b) la censura sull’individuazione della sede del concorso non è sostenuta dall’indicazione di alcun effetto lesivo per i ricorrenti, non essendo stato dedotto alcun potenziale o effettivo danno per l’imparzialità e trasparenza della procedura ad effetto del suo svolgimento nella sede prescelta; si osserva peraltro che l’art. 2 del bando di concorso non dispone specificamente che l’Ufficio scolastico regionale autorizzi la determinazione della sede di concorso, poiché l’Ufficio “cura l’organizzazione del concorso e vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale”, potendo quindi eventualmente opporsi all’individuazione di sedi che giudichi inidonee al corretto svolgimento della procedura, ciò che nella specie non risulta avvenuto;

– c) l’elaborazione dei criteri di valutazione delle due prove scritte e della prova orale è avvenuta il 1° dicembre 2011 (verbale n. 4), prima perciò dello svolgimento delle prove, risultando ciò del tutto corretto, avendo chiarito la giurisprudenza che la previsione, di cui all’art. 12 del d.P.R., della fissazione dei criteri di valutazione nella prima riunione delle commissioni “ pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti ”. È stata pertanto ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la effettuazione di queste, purché prima della loro concreta valutazione ”, cioè “ della effettiva correzione e valutazione delle prove scritte. ” (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8);

-d) il tempo occorso per l’elaborazione delle tracce delle prove scritte non appare incongruo in capo a una commissione composta da esperti, dovendosi in ogni caso osservare che una tale censura non può essere esaminata se non sia dimostrata una lesione effettiva della posizione dei ricorrenti a causa del procedimento di definizione delle tracce, in concreto svolto con pari effetto per tutti i concorrenti, ovvero sia provata l’elaborazione delle tracce al di fuori della procedura concorsuale;

– e) riguardo alle garanzie adottate per l’integrità degli atti concorsuali risulta che: le buste contenenti le tracce erano state chiuse in buste di cui la “candidata FORTE Marialuisa, dopo aver verificato l’integrità” provvedeva al relativo sorteggio (verbale n. 6); le buste degli elaborati della prima prova sono state chiuse in plico “sigillato sul quale i componenti della commissione hanno apposto la loro firma” e che le buste delle due prove, “tolte le etichette con il numero di riferimento, sono state raccolte in un unico plico che viene sigillato e sottoscritto dai componenti della commissione”, previo il controllo da parte di diversi candidati “dell’integrità del plico sigillato contenente le buste della prima prova” (verbali n. 6 e n. 8); la commissaria Carlini ha preso in custodia il plico delle due prove per custodirle in cassaforte (verbale n. 8); nella riunione della commissione per la correzione delle prove si è anzitutto provveduto a constatare “la perfetta integrità” del plico contenente le prove (verbale n. 9); in tutte le riunioni successive della commissione sono verbalizzate procedure dello stesso tipo da cui emerge il riscontro della sigillatura in plico delle buste contenenti le prove, firmato dai componenti della commissione e quindi custodito in cassaforte (verbali n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13);

-f) non vi è ragione, a fronte di ciò, per accogliere la censura di inosservanza delle regole di garanzia dell’integrità degli atti, che risultano correttamente applicate secondo l’attestazione resa in verbali fidefacenti;

-g) non inficia la legittimità della procedura il riscontro di un errore grammaticale nella stesura di una traccia, all’evidenza non idoneo a renderne incomprensibile o ambiguo il contenuto, non essendo ciò stato contestato durante le prove, e, comunque, essendo stato corretto l’errore all’atto della lettura della traccia (verbale n. 6); così come non rileva il numero dei fogli distribuiti, sempre comunque timbrati e siglati dal Presidente (verbali n. 6 e n. 8), essendo stato chiarito in giurisprudenza che “ Ai fini dell’osservanza del principio di segretezza e di anonimato della prova scritta nei pubblici concorsi, è irrilevante il numero di fogli che il candidato richieda alla Commissione per svolgere il tema assegnatogli, avendo egli diritto ad ottenere tanti fogli quanto reputa opportuno a tal riguardo .” (T.a.r. Lazio, 15 luglio 2010, n. 26076; Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 1997, n. 1003); nei verbali si dà conto, infine, delle richiese di accesso ai servizi e relative modalità, del subentro di membri del comitato di vigilanza (verbale n. 8) ovvero delle esclusioni dal concorso (idem);

– h) rispetto all’avvenuta valutazione dei titoli dopo la correzione delle prove scritte, non consentita dall’art. 8 del d.P.R, si osserva anzitutto che la censura è inammissibile per carenza d’interesse, non essendo stati ammessi i ricorrenti alle prove orali e non essendo quindi parte della fase del procedimento cui la censura è riferita, e comunque, nel merito, che la collocazione della fase di valutazione dei titoli dopo le prove orali è stata stabilita in specifiche clausole del bando non impugnate (articoli 9 e 12);

– i) nell’articolo 10, comma 1, del bando è stabilito che “Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengano un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta”, non risultando incoerente con questa prescrizione che non si sia proceduto alla correzione della seconda prova in caso di insufficienza della prima e non essendo quindi questa procedura viziata per illegittimità, poiché consentita dalla lex specialis e rispondente al fine della procedura concorsuale della selezione dei migliori nonché ad esigenze di economia procedimentale; conseguendo da ciò l’irrilevanza dell’eventuale riconoscimento dei candidati con insufficienza alla prima prova essendo per loro comunque conclusa la procedura;

– l) non risultando di conseguenza illegittimo che ciò abbia precluso alla Commissione una più ampia valutazione dei concorrenti, comunque non obbligata ai sensi del bando, recante anzi una prescrizione orientata secondo un principio contrario;

– m) sui tempi di correzione questo Consiglio ha chiarito che “ Non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati; in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. Inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati ” (Sez. VI, 1 febbraio 2013, n. 614);

– n) la censura dedotta sul procedimento di mancata garanzia dell’abbinamento tra i candidati e i rispettivi elaborati appare fondata sulla prospettazione di vizi ipotetici, a fronte di un procedimento di correzione che risulta accurato poiché svolto attraverso la correzione della prima prova con la connessa numerazione della busta piccola, recante l’identificativo che permane sigillato, con “analogo procedimento” per “le buste contenenti le prove di ciascun candidato”, venendo quindi attribuiti i punteggi secondo le schede valutative e il tutto sigillato e custodito in cassaforte (verbale n. 9);

– o) non può essere accolta, infine, la censura di eccesso di potere rispetto alla logica che ha ispirato i valori ponderali assegnati agli indicatori tenendo presente, quanto al valore dato alla “forma”, che accanto a tale indicatore sono stati previsti quelli, di valenza contigua, della “proprietà lessicale” (0,15) oltre che della “organizzazione espositiva” (0,15), potendosi inoltre supporre un livello medio elevato di qualità della forma da parte di candidati a posti dirigenziali, che non appare decisivo il ricorso al giudizio di “Adeguata” o “Sufficiente” rispetto a “Buona”, trattandosi di graduazioni non significativamente dissimili di un giudizio positivo, che la richiesta di una qualità elevata, asseritamente, eccessiva, non risulta incoerente con la finalità di una procedura concorsuale per l’accesso al ruolo impegnativo e delicato di dirigente scolastico, che il ricorso ai medesimi indicatori e descrittori per l’attribuzione, rispettivamente, della sufficienza o dell’insufficienza, appare logico, trattandosi di applicare i medesimi parametri di giudizio per valutare se si superi o meno la soglia della sufficienza, e che, infine, i ricorrenti non dimostrano puntualmente in cosa una diversa misurazione degli articolati valori specifici confluiti in un voto di sintesi avrebbe potuto modificare la loro collocazione concorsuale.

8. Per le ragioni esposte gli appelli in epigrafe, riuniti, sono fondati e devono essere quindi accolti.

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