Regolamento per la gestione degli inventari dei beni mobili che costituiscono il patrimonio dell’Istituto

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A seguito dell’acquisizione della personalità giuridica e dell’autonomia amministrativa – in virtù delle previsioni dell’articolo 21 della 1997, n. 59, e dell’articolo 2 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, agli istituti scolastici statali è riconosciuta la capacità di essere titolari di diritti reali su beni immobili e mobili. La disciplina per la gestione dei beni è prevista dal regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo sensi dell’art. 1 comma 143 della L. 107/2015» (d’ora innanzi regolamento di contabilità).

Il Regolamento di contabilità
In particolare, specifica il regolamento stilato dall’Istituto “Ciro Scianna” di Bagheria diretto dal dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina D’Amico, per quanto attiene agli aspetti più strettamente contabili nonché di maggiore interesse, assume rilievo centrale il Titolo III del regolamento di contabilità (articoli 29 disposizioni in materia di tenuta degli inventari. Precisamente l’articolo 31 comma 9, del regolamento di contabilità, statuisce che con cadenza quinquennale si provveda alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno ogni dieci anni si provveda al rinnovo degli inventari dei beni posseduti.

I beni
Il patrimonio posseduto dalle scuole, naturalmente oggetto nel corso della gestione di operazioni attive e passive, è destinato al perseguimento ed al soddisfacimento dell’interesse pubblico la cui cura spetta all’Istituzione scolastica statale che può sintetizzarsi nell’erogazione di servizi didattici e formativi alla popolazione in età scolastica. In questa prospettiva, è evidente l’importanza dell’aggiornamento della contabilità dei beni patrimoniali, la puntuale rendicontazione, nonché un’efficace tutela dei beni medesimi costituendo detta contabilità uno strumento funzionalmente indispensabile alla realizzazione dei servizi di interesse pubblico.

Finalità
Le norme del Regolamento sono finalizzate alla costruzione di un sistema di registrazioni inventariali e contabili ed alla attuazione di un sistema di attribuzioni di responsabilità e di controlli che si pongono i seguenti fini:

  • la corretta iscrizione dei beni in distinti inventari;
  • il costante controllo della consistenza del patrimonio, mediante il Consegnatario e Sub- consegnatario;
  • la vigilanza sulle modalità facenti parte del patrimonio;
  • la redazione di un Conto del Patrimonio e la costruzione di un sistema di flussi informativi gestiti con appositi pacchetti gestionali, software di inventario e magazzino, conformi alla modulistica ministeriale.

Scuola titolare di diritti reali
A seguito dell’acquisizione della personalità giuridica e dell’autonomia, in virtù delle previsioni dell’articolo 21 della 1997, n. 59, e dell’articolo 2 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, alle istituzioni scolastiche statali è riconosciuta la capacità di essere titolari di diritti reali su beni immobili e mobili.
La disciplina per la gestione dei beni è prevista dal regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della L. 107/2015». In particolare, per quanto attiene agli aspetti più strettamente contabili nonché di maggiore interesse, assume rilievo centrale la tenuta degli inventari.

Considerazioni generali sui beni
Il patrimonio posseduto, naturalmente oggetto nel corso della gestione di operazioni attive e passive, è destinato al perseguimento ed al soddisfacimento dell’interesse pubblico la cui cura è affidata dall’ordinamento all’Istituzione scolastica statale e che può sintetizzarsi nell’erogazione di servizi didattici e formativi alla popolazione in età scolastica. In questa prospettiva, è evidente l’importanza della regolare tenuta e dell’attento aggiornamento della contabilità dei beni patrimoniali ai fini di una corretta e puntuale rendicontazione, nonché di un’efficace tutela dei beni medesimi.

La normativa
Questi i capisaldi giuridici:

  • l’art. 117 – Titolo V – della Costituzione Italiana;
  • il D.I. n° 129 del 17 agosto 20118 – TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE – BENI E INVENTARI che detta disposizioni in materia di tenuta degli inventari;
  • la Circolare del MIUR n° 8910 del 1 Dicembre 2011 con la quale sono state fornite istruzioni riguardo al rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche;
  • D.P.R. 254/2002 – in particolare l’art.17, c.1, riguardante la natura ed il valore dei beni mobili da iscrivere negli inventari;
  • l’art.1, c.2, del D.Lgs 165/2001 in base al quale le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado vengono definite amministrazione dello Stato;
  • la Legge n. 59 del 15.03.97 con la quale è stata riconosciuta alle Istituzioni scolastiche autonome la capacità di essere titolari di diritti reali su beni immobili e mobili.

Definizioni
Di particolare pregio il regolamento elaborato dal liceo Joyce di Ariccia diretto dal dirigente scolastico professore Roberto Scialis. Uno strumento indispensabile, ben strutturato che, ancora una volta, consegna i docenti e il dirigente della scuola agli altari della buona scuola. La scuola che cresce, che è da modello, che struttura percorsi. Il regolamento illustra, all’inizio, alcune definizioni. Si intendono per:

  • “beni mobili”: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria, informatico, materiale didattico, di modesta entità e di facile consumo per alunni e laboratori, registri, stampati, materiale di pulizia, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d’arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi;
  • “consegnatario”: il D.S.G.A. titolare della gestione;
  • “assistente incaricato”: provvede alla tenuta dei registri inventariali ed è responsabile della corretta tenuta degli stessi;
  • “sostituto consegnatario”: l’agente incaricato di sostituire il consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
  • “affidatario”: il docente incaricato di custodire il materiale didattico esistente nel laboratorio di cui è titolare;
  • “utilizzatore finale”: fruitore del bene o consumatore di materiale destinati dal consegnatario all’ufficio per l’uso, per l’impiego o per il consumo.

Beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche
I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche, si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme del codice civile e sono descritti nel Registro dell’Inventario, in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

Patrimonio
Ai sensi dell’art. 31 del DI 129/2018 i beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti categorie:

  • beni mobili;
  • beni di valore storico-artistico;
  • libri e materiale bibliografico;
  • valori mobiliari;
  • veicoli e natanti;
  • beni immobili.

Compiti del consegnatario
Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del dirigente scolastico in materia, provvede a:

  • conservare e gestire i beni dell’istituzione scolastica;
  • distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;
  • curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;
  • curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
  • vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale;
  • vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

Il Dirigente scolastico
Il dirigente scolastico nomina, con proprio provvedimento, uno o più impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Nel caso di particolare complessità e di dislocazione dell’istituzione scolastica su più plessi, il dirigente scolastico può nominare, con proprio provvedimento, uno o più sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario mediante apposito prospetto.
E’ fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.
Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d’istituto.
L’operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall’ufficio.

Custodia del materiale
La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori – specifica il regolamento elaborato dal liceo Joyce di Ariccia diretto dal dirigente scolastico professore Roberto Scialis. è affidata, dal D.S.G.A. ai rispettivi docenti sub-consegnatari(responsabili dei Laboratori), indicati dal Dirigente Scolastico, mediante elenchi descrittivi compilati in duplice esemplare, sottoscritti dal D.S.G.A. e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale. Gli incarichi di affidatario sono conferiti annualmente.
I docenti (sub consegnatari e responsabili dei Laboratori) , quando cessano dall’incarico, provvedono alla riconsegna al D.S.G.A. del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.

Compiti dei docenti affidatari
Ai docenti affidatari – ferma restando la responsabilità del dirigente competente – è delegata:

la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei locali in cui gli stessi beni sono ubicati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali;
la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi anche a mezzo di apposite direttive emanate dal Dirigente Scolastico su proposta dell’affidatario;
è fatto divieto di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti;
gli affidatari rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e non possono estrarre, né introdurre nei luoghi di custodia o di deposito, cosa alcuna se l’operazione non è accompagnata da regolare documentazione amministrativa e fiscale;
ogni mutamento nella dislocazione dei beni mobili inventariati è effettuato previo avviso al consegnatario;
gli affidatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI

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