Regolamento delle supplenze. Cosa deve sapere chi si è iscritto nelle graduatorie di istituto

Di Lalla
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red – Conclusa la fase di iscrizione nelle graduatore di istituto per II e/o III fascia (manca ancora la scelta delle scuole tramite il modello B), analizziamo alcune parti del Regolamento delle supplenze, il dm 131/07, che regola l’attribuzione dei rapporti di lavoro, ma che coloro che si sono iscritti per la prima volta potrebbero non conoscere bene.

red – Conclusa la fase di iscrizione nelle graduatore di istituto per II e/o III fascia (manca ancora la scelta delle scuole tramite il modello B), analizziamo alcune parti del Regolamento delle supplenze, il dm 131/07, che regola l’attribuzione dei rapporti di lavoro, ma che coloro che si sono iscritti per la prima volta potrebbero non conoscere bene.

Ormai datato al 2007, il Regolamento delle supplenze avrebbe bisogno di un restyling che lo renda utile per tutte le innumerevoli e complicate situazioni che si prospettano giornalmente alle istituzioni scolastiche che devono provvedere alle sostituzioni. Puoi inviare i tuoi suggerimenti a [email protected]

Le supplenze possono essere attribuite

  • fino al 31 agosto (supplenze annuali)
  • fino al 30 giugno ( supplenze fino al termine delle attività didattiche)
  • fino al termine delle lezioni (data diversa per ciascuna regione – vedi calendario)
  • fino all’effettiva permanenza dell’esigenza (supplenze termporanee per malattia, gravidanza, aspettative…)

Le supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno possono essere attribuite dalle Graduatorie di istituto solo se sono esauriti gli elenchi delle graduatorie ad esaurimento, oppure se conferite dopo il 31 dicembre di ciascun anno scolastico.




Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione . Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega.

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Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi.

Leggi il Regolamento

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