Registro elettronico va compilato con regolarità e tempestività, ecco perché. Con un esempio di circolare
Il registro elettronico, documento di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo, ha necessità di essere regolarmente e tempestivamente aggiornato. Questo è quanto prevede la normativa vigente anche a seguito di un insieme di norme che attribuiscono, anche indirettamente e anche in forma estensiva della normativa vigente e della giurisprudenza, allo stesso, forma di atto pubblico. Il registro elettronico andrebbe giornalmente aggiornato nella parte che prevede la registrazione dei voti relativi alle valutazioni scritte e orali, degli argomenti delle lezioni e dei compiti assegnati, della metodologia di lavoro utilizzata, dei giorni e degli orari di ricevimento delle famiglie. Al pari, dunque, di quello che si chiamava “Registro di Classe” e, come vedremo a seguito della sentenza della Cassazione, anche del “Giornale del Professore”. Registro del Professore”. Cos’è il “Giornale di classe. Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografati, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”. Il presente articolo è stato dapprima abrogato dall’art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall’allegato alla L. 06.08.2008, n. 133. Successivamente, l’art. 3, comma 1 bis, D.L. 22.12.2008, n. 200, così come modificato dalla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9, ne ha disposto la riviviscenza sopprimendo la relativa voce dall’allegato A annesso al D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147).
La sentenza della Corte di Cass. Pen., Sez. V, 4.06.2021 n. 34479
i Giudici, con la sentenza della Corte di Cass. Pen., Sez. V, 4.06.2021 n. 34479, hanno osservato come anche il registro del professore rientri pienamente nell’accezione di “giornale di classe” di cui all’art. 41 r.d. 965/1924; in quest’ultimo, scrive, giustamente, l’Avv. Valentina Guerrisi, “vengono annotate le assenze, le attività svolte, i voti o le materie spiegate, e quindi tutte le attività compiute dal pubblico ufficiale che attesta e come sottolinea la Corte di Cassazione “fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti”. La Corte già in altre occasioni aveva confermato questo orientamento e, precisamente, con le sentenze: Cass., Sez. 5, n. 12862 del 21/09/1999, Rv. 214890; Cass., Sez. 5, n. 12726 del 06/11/2000, Rv. 218547. Similmente, come sul giornale di classe anche sul registro personale del professore vengono annotate le attività compiute dal docente, nel corso delle sue lezioni, nonché tutti i fatti avvenuti durante la sua presenza. La sentenza della Corte di Cass. Pen., Sez. V, 4.06.2021 n. 34479 ricorda che “il registro di classe ed il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti”.
L’Atto Pubblico nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione quinta penale, 21 novembre 2019, n. 47241
La definizione e la efficacia dell’atto pubblico, si legge nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione quinta penale, 21 novembre 2019, n. 47241, sono individuate, rispettivamente, dall’articolo 2699 c.c. – secondo il quale “L’atto pubblico e’ il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto e’ formato.” – e dall’articolo 2700 c.c. – a norma del quale “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché’ delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. In riferimento alla delimitazione dell’ambito operativo della circostanza aggravante di cui all’articolo 476 c.p., comma 2, l’orientamento di questa Corte regolatrice puo’ essere ritenuto incontestato in riferimento al principio secondo cui, in tema di falso ideologico in atto pubblico, aggravato ai sensi della norma citata, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall’ordinamento interno della P.A. ad attribuire all’atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 3, sentenza n. 15764 del 13/12/2017, dep. 09/04/2018, Adinolfi ed altro, Rv. 272589; Sez. 5, sentenza n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, sentenza n. 24768 del 31/03/2016, P.G. ed altri in proc. Caruso ed altri, RV. 267316; Sez. 6, sentenza n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, sentenza n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263265; Sez. 5, sentenza n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298; Sez. 1, sentenza n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959).
Il Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2015, n. 5613 e i registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata
La sentenza della Corte di Cassazione, sezione quinta penale, 21 novembre 2019, n. 47241 richiama, egregiamente, e fa benissimo, la giurisprudenza amministrativa che qualifica i documenti dei docenti come atti fidefacenti. Il Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2015, n. 5613, ritiene che “i registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, le cui risultanze possono essere poste in discussione soltanto a seguito di eventuale querela di falso; e va rimarcato che eventuali vizi o irregolarità nella tenuta dei registri degli insegnanti non possono riflettersi sulla legittimità del giudizio finale posto che i registro medesimo rappresenta una mera verbalizzazione dell’andamento e del rendimento dell’alunno nel corso dell’anno; mentre il giudizio si concretizza, poi, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assume al termine di ciascun anno scolastico”; TAR Puglia, Lecce, sez. 2, ud. 13/06/2018, dep. 26/06/2018, n. 1071; TAR Sardegna, Cagliari, 17/06/2002, n. 705, che hanno affermato come dalla natura di atto pubblico del registro, che fa prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso, discende che l’eventuale falsita’ dei registri potrà rilevare solo a seguito dell’espletamento del giudizio disciplinato dall’articolo 221 c.p.c.).
Il registro elettronico come atto pubblico
Nel merito, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, come afferma il dirigente scolastico Dott. Bruno Lorenzo Castrovinci dell’Istituto Tecnico e Tecnologico Ettore Majorana di Milazzo, in una circolare davvero ottimamente realizzata, si fa è utile rilevare che:
- il Registro Elettronico assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti.
- il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità ed integrità. Pertanto, il docente avrà cura di svolgere tale mansione con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno.
- la mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “falso in atto pubblico”, anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia.
- la firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti ed espletato in classe.
La differenza tra il registro di classe ed il giornale del professore
La sentenza della Corte di Cassazione, sezione quinta penale, 21 novembre 2019, n. 47241 torna sulla differenza tra il registro di classe ed il giornale del professore, il primo è disciplinato dal Regio Decreto n. 965 del 1924, articolo 41; come detto, in esso vengono depositate le firme dei professori, le assenze, le giustificazioni degli alunni, i compiti assegnati, i lavori svolti e i dati generali degli alunni, ed ha la funzione di annotare i provvedimenti disciplinari, i compiti assegnati e il programma scolastico svolto dai docenti in ogni singola giornata, le assenze degli alunni e le giustificazioni. Insieme al giornale del professore attesta, inoltre, la presenza dei docenti in classe. Il registro di classe è visionabile da tutti gli alunni della classe. Il giornale del professore o registro del professore è un documento cartaceo in dotazione ad ogni singolo insegnante, nel quale si annotano assenze e valutazioni relative ad ogni alunno nella propria materia. Entrambi i detti documenti, quindi, non possono che essere equiparati nella valutazione normativa quali strumenti provenienti entrambi da un pubblico ufficiale ed in grado di attestare fatti, episodi e situazioni riguardanti la vita comportamentale degli alunni sia all’interno della propria classe che dell’istruzione scolastica in generale.
La sentenza Sez. 5, n. 12962 del 21/09/1999 della Corte di Cassazione
La sentenza Sez. 5, n. 12962 del 21/09/1999, Becattini MA ed altri, Rv. 214890, ribadisce “Premesso che nessuno dei ricorsi contesta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell’articolo 357 c.p. del preside e degli insegnanti di istituto di istruzione parificato (correttamente affermata dai giudici di merito in relazione alle funzioni da essi esercitate), la Corte osserva che il registro personale del professore è espressamente previsto dall’articolo 48 (rectius 41) del fondamentale Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965 con l’indicazione di giornale di classe che deve essere tenuto da ogni professore (giurisprudenza sostanzialmente costante, fra tante Sez. VI 9.4.84 N. 4127, Barberis + 2; Sez. V 6.7.83 N. 8498, Fedele + 1; ad colorandum la stessa C.M., circolare ministeriale, 252/78 punto cinque richiamato dalla menzionata sentenza N. 3004/99 parla espressamente delle registrazioni che ogni docente è tenuto a compiere sul giornale di classe comunemente chiamato registro personale del professore), ed è diverso dal diario di classe che riguarda l’intera classe e sul quale si succedono le attestazioni del professori delle, varie materie che espletano i loro compiti in quel determinato giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente per costante giurisprudenza atto pubblico. Nel giornale di classe Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965, ex articolo 41 (quindi registro personale del professore) debbono essere registrati … voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni; indiscutibile, quindi, la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti’ (S. 0.10.10.81, Di Carlo); ma indiscutibile detta natura anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato finale dello, scrutinio finale, e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell’ordinamento giuridico statale. Ed infatti e’ il registro personale del professore che consente a questi (o a chi per necessità lo debba sostituire) di riferire nel consiglio dei professori in sede di scrutinio e fornire indicazioni e fare proposte (Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, articoli 77 e sgg.) in ordine alla valutazione dell’alunno, indicazioni tra le quali sicuramente rilevante e’ quella delle assenze relative alla materia insegnata dal professore non rilevando in contrario che attraverso un laborioso esame del diario di classe o di altri registri possa giungersi allo stesso risultato di conoscenza del numero delle assenze in quella determinata materia”. La sentenza concludeva per la qualificazione di falso in atto pubblico in ordine a tutte le imputazioni, sia quelle relative alle false attestazioni nel diario di classe che quelle del registro personale del professore.
La sovrapposizione normativa tra i due registri
In realtà, precisa la sentenza della Corte di Cassazione, sezione quinta penale, 21 novembre 2019, n. 47241, nelle disposizioni normative sembra esservi una sovrapposizione tra i registri indicati, come si evince dal fatto che il Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965, articolo 41 reca l’indicazione “giornale di classe”, mentre il punto 5 della circolare ministeriale n. 252 del 18/10/1978, relativo al “registro personale del docente”, sembra sovrapporre i due concetti. Ciò che, tuttavia, rileva in questa sede è l’assimilazione ad un’unica categoria concettuale delle annotazioni provenienti dal docente, nella sua qualità di pubblico ufficiale, delle attività da lui compiute o dei fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.
Circolare su registro elettronico