Registro elettronico, i voti vanno inseriti subito e le famiglie possono accedere quotidianamente?

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Utilizzo del Registro elettronico dal punto di vista dei genitori. Chi decide tempi, modalità di condivisione, possibilità quotidiana, mensile o tri/quadrimestrale di visualizzare, da parte delle famiglie, tutte le attività scolastiche dei docenti, quali gli argomenti delle lezioni, compiti assegnati, valutazioni scritte e orali? Chiarimenti.

Pareri ai nostri lettori – Visualizzazione dei voti nel registro elettronico da parte delle famiglie

Mamma e docente, una nostra lettrice ci chiede se è corretto che nell’istituto frequentato dal figlio le famiglie non possano accedere quotidianamente alla visione dei voti sul registro elettronico, così come alla visione delle attività svolte e di quelle assegnate. Le parti sempre disponibili sono quelle relative alle assenze. A fine quadrimestre sarà poi disponibile il Documento di valutazione, ossia il “pagellino”.

E’ corretto?

Registro elettronico – Normativa di riferimento

La norma che ha disposto l’adozione dei registri elettronici da parte delle istituzioni scolastiche è il decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012 coordinato con la legge n. 135 del 7 Agosto 2012 recante:
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.
Il decreto, all’art. 7 comma 27, prevede che “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. Al comma 31 lo stesso decreto prevede che: “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico“.
*Piano ad oggi, dopo quasi un decennio, mai adottato
Il registro elettronico gestisce i dati personali riguardanti gli alunni – assenze, ritardi, giustificazioni, voti, note disciplinari – nel pieno rispetto delle disposizioni di legge [DL.95/2012 e 135/2012 – spending review], e del “codice in materia di protezione dei dati personali” (DL 196/2013) che vietano la pubblicazione di informazioni sensibili dello studente e del DL 82/2005 “codice dell’amministrazione digitale” e sue integrazioni DL 235/2010 e pertanto per il suo utilizzo non è necessaria alcuna autorizzazione, né da parte del Garante della Privacy, né da parte delle famiglie degli alunni.
Il registro personale del docente è un atto pubblico [Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010], per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste dall’art. 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall’art. 479 (falso materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale. Da ciò discende che la compilazione del registro elettronico personale del docente non può avvenire al di fuori della classe in questione

Il Registro elettronico è obbligatorio?

Sino a quando non ci sarà il Piano, l’adozione del registro elettronico non è obbligatoria. Però, nel caso in cui il Collegio docenti si esprima, deliberandone l’adozione, allora l’uso del registro elettronico diventa obbligatorio. Naturalmente l’istituzione scolastica dovrà garantire gli strumenti necessari a tale attuazione: pc e/o tablet (uno per classe, almeno), connessione internet, wi-fi etc

Gli adempimenti del docente per la corretta tenuta del registro elettronico

  • Firma del docente;
  • Assenze degli alunni;
  • Giustificazioni delle assenze;
  • Entrate posticipate o uscite anticipate;
  • Ritardi;
  • Giustificazioni dei ritardi;
  • Argomento del giorno nel dettaglio (per es. il titolo dei brani letti, gli esercizi assegnati come compito, gli argomenti delle verifiche …);
  • Metodologia di lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, esercitazione, lavoro di gruppo, lavoro a coppie, recupero individuale, potenziamento, peer education, ricerca-azione, compito di realtà…);
  • Note disciplinari;
  • Annotazioni;
  • Data e ora di eventuali colloqui con i genitori per motivi didattici e/o disciplinari;
  • Data e ora di eventuali colloqui telefonici per motivi didattici e/o disciplinari;
  • Eventuali comunicazioni riguardanti uscite didattiche e/o avvisi vari riguardanti uscite anticipate per assemblea sindacale e/o scioperi a cura dei coordinatori di classe e/o dei referenti di plesso;
  • Voti in seguito a verifiche scritte e/o orali.

L’importanza del registro elettronico dal punto di vista didattico-formativo e giuridico-amministrativo

Dal punto di vista didattico-formativo il registro elettronico è fondamentale in quanto in esso vi sono riportati i voti relativi alle valutazioni scritte e orali, gli argomenti delle lezioni e compiti assegnati, la metodologia di lavoro, giorni e orari di ricevimento delle famiglie, etc.

Il registro elettronico nasce con l’obiettivo, oltre che di snellire l’attività burocratica, di incrementare e potenziare il rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie, far sì che le attività scolastiche dei docenti siano maggiormente contraddistinte dalla trasparenza. Il R.E. ha la nobile finalità di interconnettere i genitori, figli e l’istituzione scolastica su quello che è il piano educativo-didattico volto a garantire un processo di apprendimento-insegnamento il più possibile caratterizzato dal successo formativo dell’alunno.

Da un punto di vista giuridico ed amministrativo, è importante sottolineare:

  • Il Registro Elettronico, assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti.
  • Il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità ed integrità. Pertanto il docente avrà cura di svolgere tale mansione con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno.
  • La mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “falso in atto pubblico”, anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia.
  • La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti ed espletato in classe.
  • I voti immodificabili ed integri, devono essere registrati dal docente immediatamente/contestualmente/tempestivamente in modo da avere una validazione temporale e devono essere immodificabili ed integri. È quindi vietato modificare ed intervenire su una valutazione già espressa: si richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale in caso contrario.
  • La diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell’art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita. “Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”.
  • È obbligo di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro personale con immediatezza (per le prove scritte entro un max di 15 gg.) e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione. Occorre anche rendere visibili alle famiglie le valutazioni onde garantire il loro diritto di partecipazione al procedimento valutativo (art. 10 L. 241/90) ed evitare illecito sanzionabile.
  • Il dirigente scolastico, ha la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e deve assicurare la qualità dei processi formativi e le modalità di valutazione nonché della documentazione relativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della P.A.

La valutazione deve essere tempestiva e trasparente

E’ quanto stabilito da:

  • L’art. 1, comma 5, del D.lgs. 62/2017 prevede espressamente che: “Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.”.
  • L’art. 2, del DPR 149/1998: “lo Studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, sottintende di fatto l’attivazione di un processo di autovalutazione che conduca lo stesso a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.

Inoltre l’Art 1 del DLgs 62/2017:

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche, del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

È importante osservare che il decreto indica oggetto della valutazione il processo formativo prima ancora dei risultati dell’apprendimento. E va da sé che il processo formativo non può non andare di pari passo con tutte quelle attività scolastiche dei docenti riferenti agli argomenti delle lezioni, le metodologie didattiche, i compiti assegnati etc

Conclusioni – Criteri di valutazione del Collegio docenti e Regolamento Registro Elettronico documenti fondamentali

Ogni istituzione scolastica adotta questi due documenti:

  • Criteri di valutazione, stabiliti dal Collegio Docenti ed inseriti in allegato al PTOF
  • Regolamento di istituto [Utilizzo del Registro Elettronico], approvato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio docenti

Secondo le ricerche di Orizzontescuola la situazione posta dalla lettrice è la meno frequente. Generalmente nei due documenti in oggetto viene stabilito dalla maggioranza delle Istituzioni scolastiche quanto segue [riferito alle Famiglie]:

  • possibilità di verificare quotidianamente l’attività didattica svolta in classe dai docenti;
  • monitorare dettagliatamente la frequenza scolastica dell’alunno/a (ingressi in ritardo, uscite anticipate, assenze);
  • avere un’informativa specifica sulle valutazioni riportate, sia nel corso dell’anno, sia in chiusura dei periodi didattici e dell’anno.

Ad ogni modo il Collegio docenti stabilisce nei criteri di valutazione, poi declinati nella parte che interessa nel Regolamento di Istituto per l’utilizzo del Registro Elettronico:

  • le modalità ed i tempi di attivazione della condivisione del registro elettronico con le famiglie
  • i tempi di restituzione degli esiti delle interrogazioni orali(generalmente entro 24/48 ore)
  • i tempi di restituzione degli esiti delle interrogazioni scritte (solitamente entro 15 giorni)
  • la visibilità degli esiti/valutazioni alle famiglie: quotidianamente, una volta al mese, nel corso dell’anno indistintamente, in chiusura dei periodi didattici e dell’anno scolastico [in base alla singola Autonomia dell’istituto]
  • la compilazione del registro elettronico da parte del docente in tempo reale (argomenti lezioni, compiti assegnati etc); al più, in casi eccezionali e motivati, entro 24 max 48 ore dalla lezione

Conclusioni

“…è legittimo non fare visionare i voti, le attività svolte in classe nonché i compiti assegnati? Qual è la normativa di riferimento? Mi chiedo, in questo caso, che valenza abbia l’uso del registro elettronico”

Da un punto di vista giuridico non ci sentiamo di asserire che sia illegittimo in quanto, con debita motivazione, è il Collegio docenti a decidere di determinare solo poche finestre temporali in cui far visualizzare alle famiglie le valutazioni/attività dei docenti. Certamente è una situazione, quella posta dalla Lettrice, che ci fa tornare indietro di 30 anni; la Normativa degli ultimi anni, in riferimento al processo formativo di Valutazione, è difatti costellata da termini quali trasparenza, tempestività, collaborazione scuola-famiglia, comunicazione efficace, autovalutazione; quindi il consiglio è di parlarne apertamente con il Dirigente scolastico o per tramite in sede di Consiglio di Istituto e Collegio Docenti al fine di rivedere e aggiornare i criteri di valutazione durante la modifica e/o predisposizione del nuovo PTOF.

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