Regali agli insegnanti: sono vietati. Cosa dice la normativa e quali sono le sanzioni previste
Ormai siamo alla fine dell’anno scolastico e con l’approssimarsi dell’ultimo giorno di scuola non è difficile imbattersi in classi dove si organizzano raccolte fondi per fare un presente agli insegnanti dei propri figli.
Più volte, nel recente passato, sono intervenuti i presidi invitando i genitori a non realizzare collette per i regali ai propri docenti considerando che la legge vieta di accettare presenti.
Nel 2018 fece scalpore il caso di un dirigente scolastico di un istituto pugliese che pubblicò una circolare in cui si vietò di accettare regali da parte dei genitori perché contro la legge: “In una classe erano stati chiesti 30 euro a famiglia, per i doni alle maestre. Mi è sembrato davvero troppo, un’esagerazione. Così mi sono attivato. Ma non ho calato alcun divieto dall’alto, non ho inventato nulla. Anzi. Ho semplicemente ricordato a docenti, operatori e genitori quello che è già previsto dai contratti di lavoro e dai codici di comportamento degli insegnanti e dei dipendenti della pubblica amministrazione, disposizioni che esistono da quasi vent’anni e direttive più recenti”.
No ai regali ai docenti: cosa prevede la norma
Il decreto del 28 novembre 2000 del Ministero per la Funzione Pubblica, in merito al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all’articolo 3 (Regali e altre utilità) dedica uno spazio apposito:
1) Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio.
2) Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.
Per modico valore si intende regali che non superino il valore di 150 euro.
Le sanzioni previste
Se si richiede o accetta un regalo superiore al valore di 150 euro si può incorrere in una multa o sanzione pecuniaria o la sospensione dal servizio. Uguale pena se il Dirigente ha omesso vigilanza.
La pena si inasprisce se il regalo è ricevuto a titolo di corrispettivo per attività dovuta. In questo caso si va dalla sospensione dal servizio da 3 a 6 anni, fino al licenziamento.