Regala un lecca lecca e la bambina si ferisce con lo stecco: maestra condannata al risarcimento. Responsabilità, vigilanza e ispezione

Il fatto in commento riguarda un infortunio patito da una bambina nella scuola dell’infanzia. Con atto di citazione la Procura Regionale ha convenuto in giudizio le maestre in servizio presso la scuola dell’infanzia per sentirle condannare – con imputazione a titolo di colpa grave – al risarcimento del pregiudizio erariale, asseritamente cagionato all’amministrazione scolastica di appartenenza in conseguenza della definizione di un contenzioso giurisdizionale insorto a seguito dell’infortunio subito presso i locali dell’istituto e durante l’orario scolastico dalla minore.
La questione
La minore frequentava la scuola dell’infanzia e la maestra a offriva alla bimba un lecca – lecca, tipo “chupa – chupa”, come premio per un gioco che aveva vinto. Successivamente, la medesima maestra nella sua veste di responsabile del plesso scolastico, si allontanava dall’aula, dovendo rispondere a una telefonata e dovendo gestire l’assenza di un altro alunno. Nella classe rimaneva una seconda maestra che aveva iniziato il turno (dopo la dazione del lecca – lecca da parte della collega) e che faceva proseguire la ricreazione degli allievi fuori dall’aula, non avvedendosi che la bimba teneva in bocca il “chupa – chupa”. Nel corso della ricreazione, la minore veniva urtata da un compagno e a causa dello stecco della caramella che teneva in bocca, riportava una lacerazione alla bocca.
A seguito dell’incidente veniva tempestivamente allertata la madre della bimba, che si premurava di portarla al Pronto Soccorso. Il sinistro veniva denunciato al Dirigente Scolastico e all’Inail ed i genitori della minore presentavano all’amministrazione domanda di risarcimento danni . Il Tribunale dava atto del fatto che l’urto del compagno aveva causato la caduta della minore all’interno del comprensorio e durante l’orario scolastico; che tale urto diveniva pericoloso proprio a causa del lecca – lecca che la minore teneva in bocca, al punto da cagionare la lacerazione e la disfunzione permanente riconoscendo un risarcimento danni.
La responsabilità contestata all’organo scolastico
Secondo l’organo requirente la responsabilità dell’istituto scolastico sarebbe derivata dalla violazione contrattuale dell’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica. Tuttavia anche tra l’insegnante e l’allievo si sarebbe instaurato, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante avrebbe assunto, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo potesse incorrere in un danno alla persona.
L’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica avrebbe richiesto di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non insorgessero, in relazione alle circostanze del caso concreto, situazione pregiudizievoli.
Nel caso di specie, osserva nella sua sentenza n. 104/23 la Corte dei Conti per la Lombardia che non solo non sarebbero stati adottati gli accorgimenti necessari per evitare il danno, ma sarebbero stati addirittura posti in essere comportamenti che avrebbero concorso a determinare l’evento lesivo. Come infatti emerso in sede giurisdizionale civile, la ferita conseguente allo spintonamento del compagno sarebbe stata causata dallo stecco della caramella che la bambina aveva in bocca e che le era stato dato dalla sua maestra.
Meglio non dare il lecca lecca ai bambini della scuola dell’infanzia
La maestra in qualità di insegnante e responsabile del plesso avrebbe dovuto essere ben a conoscenza dell’indole dei minori e della pericolosità di uno stecco nelle mani degli stessi. Ella, invece, noncurante di ciò, avrebbe consegnato nelle mani della bambina il lecca lecca, non raccomandandosi evidentemente in modo sufficiente sul suo corretto utilizzo ed invero allontanandosi dall’aula senza evidentemente fornire raccomandazioni alla maestra succeduta. Anche a voler ritenere veritiera la dichiarazione dalla stessa resa in sede testimoniale, secondo cui avrebbe dato disposizione di consumare il cibo da seduti, mai avrebbe dovuto dare alla bambina il lecca lecca e mai si sarebbe dovuta fidare di una momentanea posizione corretta nella consumazione dello stesso e non avrebbe dovuto allontanarsi dall’aula senza prima accertarsi che la minore non era più in possesso dello stesso ovvero senza prima spiegare adeguatamente alla maestra succeduta quanto stava accadendo.
Il caso in questione si è concluso con un pagamento di una somma di risarcimento danni da parte della maestra che ha consegnato il lecca lecca, la quale dopo aver proceduto alla contestazione della pretesa risarcitoria formulata dall’organo requirente, ha tuttavia formulato, in via preliminare, istanza di ammissione al rito abbreviato domandando di poter definire il giudizio con il pagamento di una somma risarcitoria agevolata corrispondente al 50% di quella domandata dalla Procura Regionale.
Le maestre però non possono ispezionare i bambini…
Con altra sentenza, n° 146/23 la Corte dei Conti lombarda ha trattato il caso invece dell’altra maestra coinvolta in questa vicenda. La Corte ha specificato che a seguito della definizione del procedimento civile risarcitorio davanti al Tribunale civile è emerso che l’incidente occorso alla piccola, come già detto in precedenza, si è verificato durante una ricreazione dei bambini in area esterna alla classe ed è stato cagionato dalla spinta di un compagno a cui seguiva la caduta della bambina e il ferimento del labbro con il lecca – lecca che aveva ancora in bocca. Il lecca – lecca era stato regalato alla maestra dall’insegnante non presente al momento del sinistro in quanto sostituita da altra maestra., la quale, tuttavia, non era stata informata di tale dazione.
La maestra che non sapeva del lecca lecca non può avere alcuna responsabilità. La corte infatti afferma che il fatto che il sinistro si è chiaramente verificato con modalità del tutto repentine ed estemporanee durante una ricreazione dei bambini fuori dalla classe, la circostanza che la piccola avesse un lecca – lecca in bocca non può essere automaticamente la ragione di una responsabilità gravemente colposa per non aver evitato l’evento, atteso che, come detto, la convenuta non era a conoscenza di questa circostanza e non può ragionevolmente esserle addebitato di non aver sottoposto i bambini ad ispezione prima di condurli a giocare fuori dalla classe.