Reddito di emergenza: requisiti, importi e incompatibilità

Disponibile sul portale dell’INPS la procedura per presentare richiesta di Reddito di emergenza: vediamo requisiti, importi e incompatibilit del sussidio.
Il reddito di emergenza è il sostegno al reddito contenuto nel Decreto Rilancio all’articolo 82. Il sussidio spetta ai nuclei familiari che si sono trovati in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Reddito di emergenza, come funziona?
Il reddito di emergenza, o REM, è rivolto a tutti i nuclei familiari che sono in possesso dei requisiti per poter presentare domanda. A differenza di quello che si possa immaginare il REM non spetta al singolo richiedente ma all’intero nucleo familiare.
Per poter presentare domanda di reddito di emergenza è necessario che il nucleo familiare sia in possesso di una DSU in corso di validità (presentata, quindi, da gennaio 2020) in cui verificare il reddito familiare e la composizione del nucleo.
Il nucleo familiare di riferimento per il sussidio, quindi, è quello presente nella DSU in corso di validità.
Per poter fare richiesta è necessario che il nucleo sia in possesso dei seguenti requisiti:
- reddito Isee inferiore a 15mila euro
- patrimonio familiare (riferito al 2019) inferiore a 10mila euro, a cui aggiungere 5mila euro per ogni componente oltre il richiedente (fino ad un massimo di 20mila euro)
- reddito familiare del mese di aprile 2020 inferiore alla somma spettante mensilmente con il REM.
- Il richiedente, inoltre deve essere residente in Italia al momento della domanda.
REM: che importo?
L’importo spettante di REM si ricava moltiplicando la scala di equivalenza del nucleo familiare per 400 (cifra spettante per nuclei familiari in cui sia presente solo il richiedente.
La scala di equivalenza assegna valore 1 al richiedente, tale valore è incrementato di 0,4 per ogni componente del nucleo maggiorenne e di 0,2 per ogni componente minorenne fino ad un massimo di valore 2 (2,1 se nel nucleo è presente una componente con grave disabilità o in condizione di non autosufficienza).
Per il solo adulto richiedente, quindi, la somma spettante è pari a 400 euro. (scala di equivalenza 1)
Per nuclei familiari composti da 1 adulto e 1 minore la somma spettante è 480 euro (scala di equivalenza 1,2)
Per nuclei familiari composti da 2 adulti la somma spettante è 560 euro (scala di equivalenza 1,4)
Per nuclei familiari composti da 2 adulti e un minore la somma spettante è 640 euro (scala di equivalenza 1,6)
Per nuclei familiari composti da 2 adulti e 2 minori la somma spettante è 720 euro (scala di equivalenza 1,8)
Per nuclei familiari composti da 2 adulti e 3 minori la somma spettante la somma spettante è di 800 euro (scala di equivalenza 2).
In caso di nuclei familiari più numerosi la scala di equivalenza di riferimento è sempre 2 ed il reddito di emergenza spettante è sempre di 800 euro tranne nei casi che si supera il valore 2 ma nel nucleo familiare sia presente un disabile grave: in quel caso la scala di equivalenza è 2,1 e il REM spettante di 840 euro.
REM quanto dura e da quando parte?
Il reddito di emergenza verrà erogato per 2 mensilità. Per domande presentate entro il 31 maggio le mensilità erogate saranno maggio e giugno, se la domanda viene presentata a giugno, invece, le mensilità spettanti sono giugno e luglio.
Compatibilità REM
Il REM non è compatibile con nuclei familiari in cui sia presente anche un solo componente che abbia fruito di una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio ovvero le indennità che sono state erogate a:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.
Il Rem non è compatibile neanche con nuclei familiari in cui sia presente anche un solo componente titolare di pensione diretta o indiretta (fanno eccezione pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità) o in cui sia presente un componente titolare di contratto di lavoro che preveda una retribuzione lorda superiore all’importo del REM spettante. IL REM non spetta ai nuclei familiari che percepiscono Reddito di Cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
REM domanda
La domanda per percepire il reddito di emergenza deve essere presentata entro il 30 giugno 2020 e potrà essere presentata, solo in via telematica, o sul sito dell’INPS se si è in possesso di PIN INPS, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica. In alternativa potrà essere presentata avvalendosi dell’ausilio di un patronato o di un professionista abilitato.
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