Reddito di cittadinanza ai figli maggiorenni che vivono soli: possono essere fiscalmente a carico?

Bisogna distinguere tra nucleo familiare anagrafico e nucleo familiare fiscale, sono due cose differenti ed hanno uno scopo diverso.
L’introduzione del reddito di cittadinanza nel 2019 è stata sicuramente una vera e propria rivoluzione per combattere la povertà in Italia. Ma come tutte le rivoluzioni ha portato profondi cambiamenti, anche nell’ISEE del nucleo familiare. Cerchiamo di capire quando i figli maggiorenni possono staccarsi dal nucleo familiare dei genitori per ricevere il reddito di cittadinanza e come funziona, in questi casi, il carico fiscale rispondendo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Buongiorno,pongo alla vostra cortese attenzione il seguente quesito:
Due figli maggiorenni non coniugati e non hanno figli, abitano insieme in casa diversa dai loro genitori, percepiscono il reddito di cittadinanza non avendo alcun altro reddito se non quello della casa di abitazione di loro proprietà.
Possono essere considerati fiscalmente a carico dei loro genitori nel modello 730?
Ho letto di sì, ma se controllo le istruzioni della dsu leggo che se sono considerati a carico fiscale dei genitori devono essere inseriti nell’isee dei genitori e quindi non spetterebbe il rdc, oppure se possono costituire nucleo a parte ma non devono essere fiscalmente a carico dei genitori.
Grazie mille per la vostra eventuale risposta.
Cordiali saluti
Figli con reddito di cittadinanza, sono o no a carico?
La situazione è molto delicata. I suoi figli per percepire il reddito di cittadinanza hanno spostato la propria residenza in un’altra abitazione. Ma un figlio, anche se non risiede con i genitori può continuare ad essere fiscalmente a loro carico.
Bisogna, in questo caso, fare un distinzione fondamentale tra:
- nucleo familiare anagrafico composto dalle persone appartenenti alla stessa famiglia così come risulta dall’anagrafe comunale;
- nucleo familiare fiscale che è composto dal contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi e dai suoi familiari fiscalmente a carico anche non conviventi, come nel caso dei figli.
E va considerato anche che, mentre per l’ISEE si prende in considerazione il nucleo familiare anagrafico, per il 730 si deve tener conto del nucleo familiare fiscale.
Si pensi a soggetti che, pur vivendo insieme, hanno redditi propri superiori a 2840 euro, rientrano nel nucleo familiare anagrafico e nell’ISEE, ma non nello stesso nucleo familiare fiscale e, quindi, a livello di 730 costituiscono un nucleo familiare autonomo.
Ai sensi dell’articolo 433 del Codice Civile sono considerati familiari a carico, e quindi considerati nello stesso nucleo familiare fiscale, anche i figli non conviventi con il dichiarante e che risiedono altrove. Questo fa facilmente capire come un figlio maggiorenne che ha residenza diversa dai genitori e che percepisce reddito di cittadinanza può essere considerato fiscalmente a carico.La novità introdotta con il reddito di cittadinanza prevede, infatti, che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori non è attratto nell’ISEE dei genitori se ha residenza diversa ed ha compiuto almeno 26 anni.Da considerare anche che il reddito di cittadinanza, poi, pur essendo inserito nell’ISEE del periodo successivo, non deve essere inserito nell’eventuale 730 poichè non rileva ai fini IRPEF.
Di fatto, quindi, i suoi figli hanno un ISEE proprio facendo parte di un nucleo familiare distinto da quello dei genitori. Ma possono essere considerati fiscalmente a carico perchè, pur non essendo residenti con la madre ed il padre, non avendo un reddito che supera i 2840 euro rientrano nello stesso nucleo familiare ai fini fiscali.
Riferimenti normativi:
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