Redditi assegno unico ed esenzione ticket figli minore, quali vanno considerati?
COme ci si regola con i redditi di genitori non sposati e non conviventi per la richiesta di assegno unico ed esenzione del ticket per un figlio?
Quando si parla di agevolazioni concesse dallo Stato bisogna fare molta attenzione a quelle che richiedono per l’applicazione l’ISEE e quelle, che, invece, richiedono, il reddito del nucleo familiare.
Rispondiamo ad una nostra lettrice che ci scrive:
Ho una bimba di 2 mesi e mezzo, io e suo padre non siamo nè sposati, nè conviventi. Al fine della determinazione dell’assegno unico, i nostri redditi (mio e del papà) vanno cumulati?
Per usufruire dell’esenzione del ticket per la bambina fino a 6 anni, quale reddito va considerato? Soltanto il mio visto che è nel mio nucleo familiare? Ho letto che si parla di fiscalmente a carico, ma che mi risulti con l’assegno unico non esiste più il fiscalmente a carico, perché non esistono più le detrazioni!
Insomma ho un pò di confusione in merito, sarei molto grata se vogliate fornirmi chiarimenti a riguardo.
Isee e reddito, assegno unico ed esenzione ticket
Per richiedere l’assegno unico della bambina deve richiedere l’ISEE minorenni. Ed essendo lei ed il papà della bambina non sposati e non conviventi il reddito del papà viene attratto come componente aggiuntiva nell’ISEE del suo nucleo familiare (quello in cui appartenete lei sua figlie ed eventuali altri familiari che convivono con voi). Per la determinazione dell’ISEE le consiglio di rivolgersi ad un CAF visto che i redditi del papà non vanno considerati per intero ma solo come componente aggiuntiva.
Per quel che riguarda l’esenzione del ticket non è richiesto l’ISEE ma solo il reddito del nucleo familiare del quale la bambina fa parte. Se il vostro nucleo familiare è composto solo da lei e sua figlia, dovrà dichiarare solo i suoi redditi nella richiesta di esenzione dell’ISEE.
Sul sito del Governo si legge “Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).”.
Con l’assegno unico non viene meno l’essere fiscalmente a carico ed in questo la correggo. Vengono meno le detrazioni in busta paga per figli a carico. Ma se si sostengono delle spese per un familiare a carico è possibile portarle in detrazione ed in sostanza il familiare fiscalmente a carico esiste ancora.
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