Redazione del PEI 2023/2024: tabella sinottica di raffronto normativo e allegati operativi. Con PEI editabile

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Ricordiamo che con nota 5 ottobre 2023 prot. n. 4179, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha fornito agli Uffici scolastici regionali informazioni operative e gestionali in relazione a quelle che sono le rinnovate indicazioni operative per la redazione del PEI relativamente all’anno scolastico 2023/24.

Tali indicazioni operative seguono l’emanazione avvenuta il 1° agosto 2023, del Decreto interministeriale n. 153 recante “Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”. Unitamente al Decreto di aggiornamento, sono stati resi disponibili i relativi allegati – anche in formato word. L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, come altri operativo in tal senso, ha messo a disposizione dei propri dirigenti scolastici e dei docenti delle scuole, in spirito di fattiva collaborazione ed efficace supporto, una tabella sinottica di raffronto tra il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 e il decreto correttivo, precedente menzionato, datato 1 agosto 2023, n. 153.

I contenuti principali del D.I. 153 del 2023

La nota dell’Amministrazione centrale menzionata sopra illustra i contenuti principali del D.I. 153 del 2023, ciò per permettere, in maniera adeguata e compiuta, di supportare le istituzioni scolastiche che “entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”)”, sono chiamate a “redigere i Piani Educativi Individualizzati per la parte relativa alla progettazione educativo – didattica”. Per pura enunciazione giuridica e operativa si riportano i contenuti della nota ministeriale in oggetto riferiti al D.I. 153.

Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico

All’art. 8 del D.I. 182 del 29 dicembre 2020 , con le allegate “Linee guida”, rubricato “Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico” è stato aggiunto il comma 4 che dispone: I “Domini” richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con Decreto Interministeriale 242 del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni” di cui al presente articolo”. La nota che si allega rappresenta un eccellente schema di confronto Dominio Dimensione, come disposto dalle Linee guida del Ministero della salute.

Curricolo dell’alunno

All’art. 10, comma 1 del D.I.182 del 29 dicembre 2020 “curricolo dell’alunno” – scrive Stefano Versari – è stato aggiunto il sottoindicato periodo: Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi. Conseguentemente è stata anche eliminata la lettera d) dell’art. 10, comma 2.

Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado

L’art. 10 bis rubricato “Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado” dispone per gli alunni con disabilità che sono iscritti a percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è concessa, su istanza formale delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità – scrive Stefano Versari – di far parte di un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

  • superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
  • senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.

 In via transitoria la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale

L’art. 21 del D.I. 182 del 29 dicembre 2020 contiene uno specifico riferimento alle “Norme transitorie”: “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.” Per quanto concerne l’implementazione delle nuove funzioni utili alla compilazione dei modelli di PEI nella Partizione separata dell’Anagrafe nazionale studenti, l’Amministrazione centrale informa, altresì, che ulteriori aggiornamenti in merito alla data di apertura e alle modalità di compilazione verranno diffusi con apposita nota della Direzione Generale dei sistemi informativi e della statistica.

Confronto sinottico

ALLEGATO_A1_PEI_INFANZIA

ALLEGATO_A2_PEI_PRIMARIA

ALLEGATO_A3_PEI_SEC_1_GRADO

ALLEGATO_A4_PEI_SEC_2_GRADO

ALLEGATO_ B_ Linee Guida

ALLEGATO C_Scheda Supporti al funzionamento

ALLEGATO_C_1_Tabella_Fabbisogni

Scarica i nuovi modelli di PEI in formato WORD

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