Recuperi apprendimenti dal 1 settembre: cosa fa il collegio, chi organizza orario docenti, ruolo contrattazione

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Con l’O.M. n.11 del 2020 che regolamenta la valutazione finale degli alunni sono venuti alla luce due nuovi dispositivi: il PAI e il PIA (l’uno Piano di apprendimento individualizzato, l’altro Piano di integrazione degli apprendimenti) che saranno redatti dal consiglio di classe, in caso di alunni che conseguiranno una valutazione inferiore a sei decimi (PAI) o nel caso in cui l’organo collegiale individui attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno. A prescindere dalle finalità che l’ordinanza ministeriale ha inteso dare a questi due nuovi strumenti, ai fini di una loro attuazione, sarà necessaria la delibera del Collegio dei docenti nonché la definizione dei tempi e delle modalità di svolgimento. PAI e PIA avranno infatti una ricaduta non indifferente sull’orario di lavoro dei docenti.

Attività del PAI e del PIA richiedono delibera del Collegio dei docenti

Secondo l’articolo 6 dell’O.M. n.11 del 2020 le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, a cura dei Consigli di classe, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. In modo siffatto, le attività inserite in detti dispositivi, essendo di carattere didattico e organizzativo, richiedono però una formale delibera da parte del Collegio dei docenti. Ora, poiché l’Ordinanza ministeriale fissa un tempo di inizio (1 settembre 2020) per la realizzazione di tali attività, con possibilità che esse integrino, ove necessario, il primo periodo didattico, (trimestre o quadrimestre) proseguendo, laddove fosse necessario, per l’intero anno scolastico, diventa obbligatorio da parte dell’organo collegiale succitato, stabilire modalità e tempi di attuazione dei piani che eventualmente verranno adottati.

Ciò significa che le attività previste per il dispiegamento dei piani dovrebbero essere inserite nel Piano annuale delle attività ex art.28 del CCNL 29/11/2007. E’ risaputo che ai sensi dell’articolo 28, il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa; in tal caso trattasi di attività di carattere didattico che rientrano a pieno titolo nella progettazione di inizio anno e di competenza dell’organo collegiale.

Realizzazione e orario dei docenti

L’O.M. sopra citata esplicita che le attività didattiche del PAI e del PIA sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia (ex Legge n.107 del 2015), adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

Circa la quantificazione dell’orario di lavoro dei docenti resta un dubbio: chi dovrà decidere gli impegni quantitativi di recupero, consolidamento o integrazione degli apprendimenti, considerando che a partire da settembre, i docenti sono già impegnati nelle attività funzionali all’insegnamento ex art.29 del CCNL citato (in specie attività di programmazione e verifica di inizio anno)? Come ribadito dall’O.M., le attività dei piani rappresentano attività didattica ordinaria, ma dovrà pur esserci una regolamentazione a livello ministeriale e contrattuale, altrimenti già ad inizio anno scolastico, i docenti impegnati nell’attuazione dei PAI e dei PIA rischieranno veramente un surplus lavorativo, tra attività funzionali e quelle di vero e proprio insegnamento.

Confronto contrattuale

Oltretutto non bisogna dimenticare che, secondo l’art.22 del CCNL 2016/2018 (Istruzione e Ricerca), nella contrattazione integrativa l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA è oggetto di confronto, a livello di istituzione scolastica. Da ciò si ricava che, affinché tutto sia fatto secondo le regole dettate a livello ministeriale e nel rispetto delle disposizioni contrattuali, già a partire dal mese di agosto dovranno attivarsi i primi confronti a livello di istituzione scolastica. Va da sé che in questa stessa occasione i dirigenti scolastici, se non si tornerà in classe a pieno ritmo, dovranno altresì riformulare categoricamente e non solo relativamente al PAI e al PIA i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione, sempre ex art.22).

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