Reclutamento docenti, nuovo modello in arrivo legato al ripensamento della formazione iniziale. Da avviare entro il 30 giugno 2022

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sarà in audizione al Senato sullo stato di attuazione del PNRR per quanto riguarda l’istruzione. L’audizione segue quella già effettuata in Commissione Cultura alla Camera.
Per quanto riguarda la riforma del reclutamento, si legge, che si mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l’arco della carriera, al fine di migliorare la qualità del sistema educativo italiano.
L’art. 59 del Decreto Sostegni bis reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l’immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.
Il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, commi 10-13) ha introdotto a regime, in deroga alle disposizioni vigenti, modalità semplificate di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, garantendone comunque il carattere comparativo, al fine di garantire che gli stessi siano banditi con frequenza annuale.
In particolare, ha disposto che il concorso consiste in:
- prova scritta con più quesiti a risposta multipla (non pubblicati preventivamente), volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70;
- prova orale;
- valutazione dei titoli.
Sulla base delle valutazioni ottenute in tali fasi, si forma la graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso.
La nuova disciplina si applica anche ai concorsi banditi precedentemente (ma le cui prove non si sono svolte a causa del COVID-19), ma senza comportare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, né la modifica dei requisiti di partecipazione o dei programmi concorsuali.
Le nuove modalità si applicano, dunque, anche ai due concorsi ordinari, per titoli ed esami, banditi nel 2020 e finalizzati al reclutamento di personale docente, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Lo stesso D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, co. 10-13) ha anche stabilito che le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili per i concorsi ordinari.
Infine, ha disposto che i bandi dei concorsi emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono – purché i posti messi a concorso per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto siano almeno pari a 4 – una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, a favore di coloro che, entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto presso le scuole statali almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 10.