Insegnare nelle scuole paritarie: quale titolo sarà richiesto per la secondaria. Diploma I anno FIT anche senza aver superato concorso. Vediamo come
Il nuovo percorso per diventare docenti nella scuola secondaria di I e II grado, delineato dal decreto legislativo n. 62/2017, prevede che gli aspiranti partecipino al concorso, per accedere poi al percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT), di durata triennale e a carattere selettivo, superato il al quale si accede al ruolo.
Nel corso del primo anno del predetto percorso FIT, gli aspiranti docenti devono conseguire il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario o il diploma in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica (quest’ultimo per i futuri docenti di sostegno).
Il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario e il diploma in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, oltre ad essere necessari per proseguire il percorso FIT, costituiscono titolo utile per insegnare nelle scuole secondarie paritarie, sostituendo la vecchia abilitazione.
Anche la sola iscrizione al corso di specializzazione permette di insegnare nelle scuole paritarie ma per non più di tre anni dall’immatricolazione.
Per l’iscrizione al corso di specializzazione per il conseguimento del relativo diploma non è necessario partecipare o meglio superare il concorso. Questo quanto riportato nell’articolo 15 comma 3 del decreto:
“Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all’articolo 9, comma 1, nell’ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. È considerato titolo prioritario per l’ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.”
Il superamento del concorso, dunque, non è l’unico canale di accesso al corso di specializzazione per il conseguimento del relativo diploma. Come sopra riportato, infatti, è possibile iscriversi al predetto corso in seguito al supermento di un test gestito dalle Università.
Pertanto, anche chi non ha partecipato o superato il concorso ha la possibilità di conseguire il diploma di specializzazione, esclusivamente ai fini dell’insegnamento nelle scuole paritarie per la scuola secondaria.
I requisiti richiesti sono gli stessi che i candidati devono possedere per la partecipazione al concorso (laurea più 24 CFU).
Per l’ammissione al corso di specializzazione, come sopra riportato, è riconosciuta una priorità ai docenti che sono titolari di un contratto di supplenza nella scuola secondaria, per almeno nove ore settimanali e sulla classe di concorso interessata e che lo sono stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purché i predetti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
L’ammissione ai corsi di specializzazione dei suddetti aspiranti docenti avviene in soprannumero rispetto ai vincitori di concorso, nei limiti dell’offerta formativa delle Università. I contingenti vengono autorizzati dal Miur in base al fabbisogno delle scuole paritarie e alla disponibilità di personale già abilitato all’insegnamento o specializzato.
Il costo del corso è a carico degli interessati.
Il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario e il diploma in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, conseguiti a seguito di iscrizione e superamento di un test gestito dalle Università, sono utili per l’insegnamento su posto comune e di sostegno nella scuola paritaria ma non danno agevolazioni nell’ambito del concorso, come si precisa al comma 6 dell’articolo 15:
“Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente articolo non dà diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al presente decreto.”